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  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 3 apr 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

Una sanatoria a cui è possibile aderire in questo periodo è l’adesione agevolata ai processi verbali di constatazione.

La possibilità di chiudere con le contestazioni che derivano appunto da un processo verbale, prevede il pagamento delle sole imposte contestate e quindi il risparmio di sanzioni e interessi. I processi verbali sono il risultato di quei controlli che vengono effettuati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Dogane che contestano varie tipologie di infrazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, IVA, IRAP ecc., che spesso indicano solo le maggiori imposte dovute, con l’indicazione da un minimo ad un massimo delle sanzioni previste dalla norma. Tali sanzioni verranno poi irrogate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’avviso di accertamento che conseguirà al processo verbale di constatazione. Oltre all’adesione al PVC che è sempre prevista dalle norme e che consente di pagare le imposte oltre alle sanzioni in misura ridotta, prima che il pvc venga trasmesso all’Agenzia delle Entrate, è ora prevista questa definizione agevolata che consente di non pagare affatto le sanzioni.

I PVC che è possibile definire sono quelli notificati entro il 24 ottobre 2018 e ai quali non è conseguita, alla stessa data, l’emissione dell’avviso di accertamento oppure un atto di recupero o un invito al contradditorio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa che l’adesione agevolata deve riguardare l’intero contenuto del pvc per singolo periodo d’imposta, e non permette di escludere parte dei rilievi mossi sui quali non si concorda.

Per aderire alla definizione occorre presentare una dichiarazione integrativa per gli anni oggetto della contestazione che riepiloghi integralmente le differenze di imponibile e di imposta così come risultano dal pvc. Il termine per l’invio della dichiarazione è il 31 maggio 2019, entro il quale vanno altresì versate tutte le imposte derivanti dalle dichiarazioni integrative, oppure l’importo della prima rata, in caso di rateizzazione. E’ possibile il versamento fino a 20 rate trimestrali che scadono alla fine di ciascun trimestre, ovviamente maggiorati degli interessi legali, a decorrere dal 1° giugno 2019. Non è possibile effettuare compensazioni con crediti d’imposta a favore del contribuente.

Nel caso specifico delle violazioni doganali in materia di Iva all’importazione è necessario inviare una apposita dichiarazione in carta libera all’Agenzia delle Dogane ed eseguire contestualmente il versamento delle imposte dovute sempre entro il 31 maggio prossimo.

La convenienza alla chiusura agevolata c’è senz’altro se non si hanno particolari contestazioni da proporre all’operato degli organi accertatori e non vi siano errori di conteggio o altre circostanze che potrebbero far calare sensibilmente l’imposta dovuta. In caso contrario occorre fare una riflessione approfondita e un’analisi costi-benefici che consideri anche la possibilità di impugnare, presso la Commissione Tributaria, l’avviso di accertamento con fondate motivazioni giuridiche. In questo è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista specializzato in diritto tributario.

  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 31 mar 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Con la proroga al 21 aprile prossimo i contribuenti hanno quindi un maggiore termine per poter presentare l’istanza di rottamazione di cui abbiamo lungamente parlato in precedenza.

Ma cosa succede dopo? Nell’ipotesi migliore Equitalia, entro il 15 giugno (e non più il 31 maggio) prossimo vi comunicherà l’importo da pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2017, oppure gli importi delle singole rate con scadenze 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2017, 30 aprile e 30 settembre 2018.

ACCOGLIMENTO. A questo punto le possibilità sono solo 2:

INTEGRALE DEL DEBITO: in tal caso la definizione si perfeziona ed avrete risparmiato dei bei soldini (pochi o tanti a seconda del tipo di tributo ecc…per approfondire clicca qui)

NON INTEGRALE: la definizione non si perfeziona e si decade da ogni beneficio. Gli importi eventualmente versati andranno a ridurre quanto dovuto per tributi, sanzioni e interessi senza alcuno sconto.

NON ACCOGLIMENTO. Le ipotesi sono due. O Equitalia vi scrive dicendovi per quale motivo l’istanza non viene accolta, RIFIUTO ESPRESSO. Oppure non vi viene comunicato nulla e l’istanza si intende non accolta, DINIGO TACITO. ATTENZIONE, SE NON VI ARRIVA NULLA ENTRO IL 15 GIUGNO COMINCIATE A PREOCCUPARVI, INVECE DI PENSARE AL MARE!!!

A seconda delle modalità di non accoglimento, sono previste, come al solito due forme di tutela.

RICORSO CONTRO IL RIFIUTO: avverso la comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, presso la Commissione Tributaria Provinciale, se si tratta di tributi. Per i contributi INPS e l’INAIL è competente il Tribunale con termini differenti e più stretti.

RICORSO CONTRO IL DINIEGO TACITO. In tal caso il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla data in cui scade il termine per la risposta che Equitalia non vi ha dato (15 giugno). Pertanto il ricorso va proposto entro il 14 settembre (stante la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto), sempre nel caso si tratti di tributi.

CAUSE DI NON ACCOGLIMENTO. Le cause che potrebbero farvi negare l’accesso alla rottamazione, avverso cui è possibile proporre ricorso, sono principalmente tre.

La prima è il mancato pagamento delle rate in scadenza fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016, che sono una condizione essenziale prevista dalla legge. Equitalia si è espressa dicendo che vanno pagate tutte le rate fino al 31 dicembre 2016, mentre alcuni commentatori hanno ipotizzato che non fosse necessario aver pagato tutte le rate ante ottobre 2016, sempre nei limiti delle 8 che fanno saltare la rateazione.

Il secondo punto controverso che potrà generare contenzioso è relativo ai carichi di ruolo che emessi dall’Agenzia nel 2016, sono stati trasmessi ad Equitalia dopo il 15 dicembre 2016. Secondo Equitalia non è possibile definire i ruoli trasmessi dal 16 al 31 dicembre, perché la legge li considera consegnati al debitore il 10 gennaio 2017. L’Agenzia delle Entrate è di manica più larga ed interpreta la legge in senso rigido, considerando definibili tutti i ruoli trasmessi entro il 31 dicembre 2016.

Per concludere resta la questione dei carichi che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto affidare a Equitalia entro il 2016, ma non l’ha fatto per lungaggini e negligenze. Ad esempio, i ruoli per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, che se fossero stati emessi avrebbero certamente potuto essere definiti, ma in caso ciò non sia avvenuto, rende tutto più difficile. I pareri di Equitalia e dell’Agenzia in tal caso sono concordi nel negare la possibilità di definizione, ma non si sa quale potrà essere l’orientamento dei giudici che si troveranno ad esaminare i ricorsi su questo punto. Possono sembrare cose da poco, ma se avete dei ruoli da decine di milioni di euro, la sanatoria assume proporzioni gigantesche e potrebbe ingolosire i più esperti tributaristi nel trovare la soluzione.

  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 10 feb 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

I dubbi fin qui sollevati non riguardano solo il pagamento delle spese processuali, che può anche essere rilevante, ma anche cosa effettivamente si sana con l’adesione o meno alla cosiddetta rottamazione.

Preliminarmente occorre chiarire se un accertamento esecutivo notificato a fine 2016 possa essere oggetto della definizione, in quanto il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate non è ancora stato affidato al concessionario della riscossione alla data del 31.12.2016. Ciò in quanto gli accertamenti concedono al contribuente un termine di 60 giorni per pagare o per ricorrere. L’Agenzia attenderà 90 giorni per trasmettere il ruolo a Equitalia, quindi in quel lasso di tempo non dovrebbe essere possibile aderire alla sanatoria. C'è comunque un'orientamento contrario, secondo il quale anche l'accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate e l'avviso di addebito relativo a contributi INPS, rientrino nella rottamazione dei ruoli.

In primo grado, con un ricorso presentato ma ancora pendente in Commissione Tributaria Provinciale, si può richiedere e ottenere la sospensione del pagamento, per cui neppure in tal caso la riscossione passa in capo a Equitalia.

Se invece il ricorso presentato non ottiene la sospensione del pagamento, in attesa della discussione, viene prevista la riscossione frazionata (nei ricorsi contro avviso di accertamento, ma non avverso le cartelle, le quali vanno pagate interamente in caso di ricorso) per cui viene affidato ad Equitalia l’incasso di 1/3 della maggiore imposta accertata. In tal caso, è evidente che, potendo aderire alla rottamazione solo per queste somme, non ci sarà nessun interesse a farlo. Ciò in quanto la “rottamazione” concede lo sconto solo sulle sanzioni e interessi e non sulle imposte. Oltre a questo, l’adesione comporterebbe la rinuncia al contenzioso, rendendo dovuti oltre ai restanti 2/3 dell’imposta (dopo aver già pagato il terzo, non oggetto di sospensione), anche le sanzioni e gli interessi in misura piena, senza nessuno sconto, su tutta la somma accertata. Quindi questa strada pare improponibile.

In caso di lite pendente in Commissione Tributaria Regionale, si hanno due casi a seconda che il contribuente abbia vinto in 1° grado oppure no.

Nel primo caso, sempre che il contribuente non abbia pagato le somme iscritte a ruolo (perché ha ottenuto la sospensione), l’ente impositore provvederà a sgravarle interamente: quindi non ci dovrebbero essere somme iscritte a ruolo da sanare e pertanto non ci sarebbe il presupposto oggettivo della definizione.

Se il contribuente ha perso in 1° grado, l’ufficio iscriverà a ruolo i 2/3 della maggiore imposta accertata, oltre a sanzioni ed interessi, quindi in tal caso sarà possibile rottamare la cartella, e in tal ci sarà chiaramente la convenienza a farlo. Pertanto, risulterà conveniente la rottamazione solo se non è ancora intervenuto il pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza di 1° grado che ha dato ragione all’ente impositore. Anche in tal caso, però resta una incognita legata alla misura delle sanzioni rottamabili, vale a dire se sono sul 100% della maggiore imposta o sui 2/3, in quanto il terzo dell’imposta è già stato pagato e quindi le sanzioni relative dovrebbero seguire la stessa sorte del tributo. Ma in tal senso non ci sono conferme ufficiali.

Tralasciamo le considerazioni sulle sentenze parzialmente favorevoli al contribuente, in quanto le ipotesi che si vanno a formulare sono ancora più complesse e non supportate da istruzioni concrete.

Sulla base delle considerazioni svolte appare che la convenienza alla rottamazione in caso di liti pendenti si ridimensioni notevolmente in quanto i casi specifici di applicabilità si restringono in misura rilevante.

Per comprendere le modalità operative in modo più completo si auspicano non solo dei chiarimenti legislativi, ma da più parte si sono sollevate le richieste di prevedere una vera e propria sanatoria delle liti pendenti come in passato è già avvenuto. Questo non tanto per fare un condono aggiuntivo, ma per rendere omogenee le norme e le facilitazioni a favore dei contribuenti che hanno presentato un ricorso a quei soggetti che invece non l’hanno fatto, restando debitori dell’imposta senza aver tentato la via del contenzioso.

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