- Dott. Lorenzo Esposito
- 3 apr 2019
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Una sanatoria a cui è possibile aderire in questo periodo è l’adesione agevolata ai processi verbali di constatazione.
La possibilità di chiudere con le contestazioni che derivano appunto da un processo verbale, prevede il pagamento delle sole imposte contestate e quindi il risparmio di sanzioni e interessi. I processi verbali sono il risultato di quei controlli che vengono effettuati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Dogane che contestano varie tipologie di infrazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, IVA, IRAP ecc., che spesso indicano solo le maggiori imposte dovute, con l’indicazione da un minimo ad un massimo delle sanzioni previste dalla norma. Tali sanzioni verranno poi irrogate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’avviso di accertamento che conseguirà al processo verbale di constatazione. Oltre all’adesione al PVC che è sempre prevista dalle norme e che consente di pagare le imposte oltre alle sanzioni in misura ridotta, prima che il pvc venga trasmesso all’Agenzia delle Entrate, è ora prevista questa definizione agevolata che consente di non pagare affatto le sanzioni.
I PVC che è possibile definire sono quelli notificati entro il 24 ottobre 2018 e ai quali non è conseguita, alla stessa data, l’emissione dell’avviso di accertamento oppure un atto di recupero o un invito al contradditorio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che l’adesione agevolata deve riguardare l’intero contenuto del pvc per singolo periodo d’imposta, e non permette di escludere parte dei rilievi mossi sui quali non si concorda.
Per aderire alla definizione occorre presentare una dichiarazione integrativa per gli anni oggetto della contestazione che riepiloghi integralmente le differenze di imponibile e di imposta così come risultano dal pvc. Il termine per l’invio della dichiarazione è il 31 maggio 2019, entro il quale vanno altresì versate tutte le imposte derivanti dalle dichiarazioni integrative, oppure l’importo della prima rata, in caso di rateizzazione. E’ possibile il versamento fino a 20 rate trimestrali che scadono alla fine di ciascun trimestre, ovviamente maggiorati degli interessi legali, a decorrere dal 1° giugno 2019. Non è possibile effettuare compensazioni con crediti d’imposta a favore del contribuente.
Nel caso specifico delle violazioni doganali in materia di Iva all’importazione è necessario inviare una apposita dichiarazione in carta libera all’Agenzia delle Dogane ed eseguire contestualmente il versamento delle imposte dovute sempre entro il 31 maggio prossimo.
La convenienza alla chiusura agevolata c’è senz’altro se non si hanno particolari contestazioni da proporre all’operato degli organi accertatori e non vi siano errori di conteggio o altre circostanze che potrebbero far calare sensibilmente l’imposta dovuta. In caso contrario occorre fare una riflessione approfondita e un’analisi costi-benefici che consideri anche la possibilità di impugnare, presso la Commissione Tributaria, l’avviso di accertamento con fondate motivazioni giuridiche. In questo è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista specializzato in diritto tributario.
- Dott. Lorenzo Esposito
- 10 dic 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Oltra alla rottamazione-ter, l’altra sanatoria che consente di fare Pace con il fisco, è la cosiddetta chiusura delle liti pendenti.
Questa misura riguarda solo i contribuenti, persone fisiche e imprese, che hanno un contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate, vale a dire, che hanno ricevuto un atto impositivo e lo hanno impugnato innanzi alle commissioni tributarie.
La controversia sanabile può trovarsi sia dopo la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, oppure di secondo grado emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, o, infine in attesa del giudizio per Cassazione.
E’ infine stato previsto un piccolo sconto anche per coloro che rinunciano al ricorso instaurato in primo grado, decidendo di definire la controversia.
Dalle ultime modifiche si evince che, se il contribuente ha vinto in primo grado, potrà chiudere la lite pendente pagando il 40% del valore della controversia, cioè le sole imposte senza le sanzioni né gli interessi.
Se il contribuente ha vinto in secondo grado il versamento dovuto sarà pari al 15% del valore delle sole imposte dovute nella controversia.
Se il contribuente ha vinto in primo e in secondo grado ed è in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, potrà chiudere la lite versando il 5% del relativo valore.
Qualora il contribuente abbia presentato il ricorso in primo grado e sia in attesa della trattazione, potrà chiudere la lite con il versamento del 90 % del valore delle imposte.
L’istanza per aderire va presentata entro il 16 maggio 2019.
Il pagamento delle somme avverrà entro il 16 maggio in unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali a partire dalla stessa data, entro cinque anni.
- Dott. Lorenzo Esposito
- 31 mar 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Con la proroga al 21 aprile prossimo i contribuenti hanno quindi un maggiore termine per poter presentare l’istanza di rottamazione di cui abbiamo lungamente parlato in precedenza.
Ma cosa succede dopo? Nell’ipotesi migliore Equitalia, entro il 15 giugno (e non più il 31 maggio) prossimo vi comunicherà l’importo da pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2017, oppure gli importi delle singole rate con scadenze 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2017, 30 aprile e 30 settembre 2018.
ACCOGLIMENTO. A questo punto le possibilità sono solo 2:
INTEGRALE DEL DEBITO: in tal caso la definizione si perfeziona ed avrete risparmiato dei bei soldini (pochi o tanti a seconda del tipo di tributo ecc…per approfondire clicca qui)
NON INTEGRALE: la definizione non si perfeziona e si decade da ogni beneficio. Gli importi eventualmente versati andranno a ridurre quanto dovuto per tributi, sanzioni e interessi senza alcuno sconto.
NON ACCOGLIMENTO. Le ipotesi sono due. O Equitalia vi scrive dicendovi per quale motivo l’istanza non viene accolta, RIFIUTO ESPRESSO. Oppure non vi viene comunicato nulla e l’istanza si intende non accolta, DINIGO TACITO. ATTENZIONE, SE NON VI ARRIVA NULLA ENTRO IL 15 GIUGNO COMINCIATE A PREOCCUPARVI, INVECE DI PENSARE AL MARE!!!
A seconda delle modalità di non accoglimento, sono previste, come al solito due forme di tutela.
RICORSO CONTRO IL RIFIUTO: avverso la comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, presso la Commissione Tributaria Provinciale, se si tratta di tributi. Per i contributi INPS e l’INAIL è competente il Tribunale con termini differenti e più stretti.
RICORSO CONTRO IL DINIEGO TACITO. In tal caso il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla data in cui scade il termine per la risposta che Equitalia non vi ha dato (15 giugno). Pertanto il ricorso va proposto entro il 14 settembre (stante la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto), sempre nel caso si tratti di tributi.
CAUSE DI NON ACCOGLIMENTO. Le cause che potrebbero farvi negare l’accesso alla rottamazione, avverso cui è possibile proporre ricorso, sono principalmente tre.
La prima è il mancato pagamento delle rate in scadenza fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016, che sono una condizione essenziale prevista dalla legge. Equitalia si è espressa dicendo che vanno pagate tutte le rate fino al 31 dicembre 2016, mentre alcuni commentatori hanno ipotizzato che non fosse necessario aver pagato tutte le rate ante ottobre 2016, sempre nei limiti delle 8 che fanno saltare la rateazione.
Il secondo punto controverso che potrà generare contenzioso è relativo ai carichi di ruolo che emessi dall’Agenzia nel 2016, sono stati trasmessi ad Equitalia dopo il 15 dicembre 2016. Secondo Equitalia non è possibile definire i ruoli trasmessi dal 16 al 31 dicembre, perché la legge li considera consegnati al debitore il 10 gennaio 2017. L’Agenzia delle Entrate è di manica più larga ed interpreta la legge in senso rigido, considerando definibili tutti i ruoli trasmessi entro il 31 dicembre 2016.
Per concludere resta la questione dei carichi che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto affidare a Equitalia entro il 2016, ma non l’ha fatto per lungaggini e negligenze. Ad esempio, i ruoli per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, che se fossero stati emessi avrebbero certamente potuto essere definiti, ma in caso ciò non sia avvenuto, rende tutto più difficile. I pareri di Equitalia e dell’Agenzia in tal caso sono concordi nel negare la possibilità di definizione, ma non si sa quale potrà essere l’orientamento dei giudici che si troveranno ad esaminare i ricorsi su questo punto. Possono sembrare cose da poco, ma se avete dei ruoli da decine di milioni di euro, la sanatoria assume proporzioni gigantesche e potrebbe ingolosire i più esperti tributaristi nel trovare la soluzione.