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  • Immagine del redattore: Dott. Lorenzo Esposito
    Dott. Lorenzo Esposito
  • 28 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Oltre alla riapertura dei termini della cosiddetta Rottamazione-quater resa possibile per coloro che avevano presentato domanda ma che non erano riusciti a pagare tutte le rate alla fine dell’anno scorso e quindi sono decaduti dal beneficio concesso, c’è in futuro una nuova rottamazione, la quinquies.

Il provvedimento normativo che la disciplina è ancora in gestazione, e precisamente in Commissione Finanze del Senato, ma la volontà politica, in particolare della Lega, di arrivare a definire la questione c’è senz’altro.

Di cosa si tratta. E’ sostanzialmente la riproposizione della classica rottamazione dei ruoli affidati all’Agenzia della Riscossione negli anni dal 2000 al 2023. Sarà probabilmente rivolta a tutti coloro che non hanno già usufruito di precedenti edizioni con conseguente decadenza (per i quali casi c’è già la riapertura dei termini con domanda da proporre entro il 30 aprile 2025).

La vera novità è il tempo della dilazione del pagamento, che arriva ora a 10 anni, cioè 120 rate mensili e il fatto che le rate saranno tutte uguali. Questo è di non poco conto, perché rende sostenibile nel tempo la rateazione e soprattutto non “carica” più l’importo della prima rata, come in passato.

L’altra novità, fondamentale, riguarda il numero di rate non pagate che comporta la decadenza, che ora nelle intenzioni del governo, passerebbe ad otto.

Quindi il Governo sembra intenzionato a concedere questa nuova possibilità per far pace con il fisco andando a pagare le imposte non pagate in dieci anni e sempre con il vantaggio di risparmiare parecchi soldi di sanzioni, interessi compresi nei carichi di ruolo e interessi di mora.

Il principio che sta dietro a questo nuovo provvedimento è da un lato permettere di regolare le proprie pendenze ai cittadini che si sono trovati in difficoltà, dall’altro consentire allo Stato di incamerare almeno una parte di quella mole impressionante di ruoli insoluti, che al 31.12.24 ammontava a 1.275 miliardi di euro.

Attendiamo l’approvazione del provvedimento e le istruzioni per approfondire ulteriormente.

  • Lorenzo Esposito
  • 21 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Entro il 20 ottobre 2016 sarà possibile essere riammessi al beneficio della rateazione per i contribuenti italiani che siano decaduti dai piani rateali per il versamento delle imposte pregresse. E’ quanto prevede l’art. 13-bis della legge 160/2016. In sostanza, la norma riguarda quei contribuenti, persone fisiche o società, che non hanno versato integralmente le imposte negli anni precedenti e si sono visti recapitare degli avvisi bonari dall’Agenzia delle Entrate o delle cartelle da Equitalia.

Chi non ha pagato il dovuto in unica soluzione ed ha chiesto e ottenuto la rateazione all’Agenzia delle Entrate o a Equitalia ed ha cominciato a pagare, ma ha saltato qualche rata ed è quindi decaduto dal beneficio della rateazione, ricevendo una lettera a tal proposito dall’ente preposto, ora può ricominciare a pagare.

Per le rateazioni concesse da Equitalia nei confronti dei contribuenti decaduti al 30 giugno 2016 è prevista la possibilità di ottenere una nuova dilazione di un massimo di 72 rate, o anche di più in base al piano originario, depositando un modello apposito (RR1, reperibile anche sul sito del concessionario della riscossione) entro il 20 ottobre prossimo. Ovviamente dovrà impegnarsi a pagare le nuove rate formulate, facendo ben attenzione a non saltarne due, anche se non consecutive.

Per le rateazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate e decadute dal 16/10/2015 all’1/07/2016 è data la possibilità di ottenere una nuova rateazione, sempre presentando una semplice richiesta all’agenzia entro il 20 ottobre 2016. In questo caso, bisogna rispettare rigorosamente il nuovo piano, senza saltare neppure una rate, pena la nuova decadenza.

Da notare che la legge non prevede il pagamento integrale delle rate scadute, per poter accedere alla nuova rateazione, cosa che normalmente è una condizione indispensabile per poter riprendere un piano rateale. Quindi il nuovo piano rateale comprenderà anche le rate già scadute del vecchio piano.

La ripresa dei pagamenti rateali è particolarmente conveniente per quei contribuenti che avendo un flusso di reddito mensile, ma non la disponibilità totale della somma, possono continuare a dormire sogni tranquilli, senza vedere aggredito il proprio patrimonio da azioni esecutive e riscossione forzata da parte dell’ente della riscossione.

  • Lorenzo Esposito
  • 28 apr 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di essere riammessi alla rateazione concessa dall’Agenzia delle Entrate sulle somme dovute per accertamento con adesione o acquiescenza all’accertamento, e di riprendere così a versare le rate scadute.Per le imposte dirette (IRPEF, Addizionali comunali e regionali, IRES, IRAP), relative a rateazioni concesse e per le quali si è decaduti nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015, è sufficiente versare l’ultima rata scaduta e non pagata entro il 31 maggio 2015. Poi, entro 10 giorni dal versamento occorre consegnare o spedire la quietanza dell’avvenuto pagamento all’ufficio competente che sospenderà i ruoli in essere, scomputando i versamenti già effettuati e ricalcolando le rate del nuovo piano di rateazione che verrà formulato dall’ufficio e notificato al contribuente in tempo utile per il pagamento della rata successiva.Se il contribuente, riammesso alla rateazione, non versa due rate consecutive, decade questa volta per sempre dal beneficio ottenuto.Il beneficio viene concesso anche a coloro che sono decaduti e una volta ricevuta la cartella da Equitalia hanno già richiesto e ottenuto un piano di rateazione ancora in corso. Ciò in quanto la norma prevede che l’Agenzia delle Entrate, ricevuto il pagamento illustrato sopra, sospenda tutti i ruoli, compresi quelli già passati per la riscossione a Equitalia.Facciamo un esempio.Un contribuente ha ottenuto una rateizzazione di un accertamento con adesione (relativo ad imposte dirette) nel 2015 ed ha pagato solo le prime due rate. Poi ha saltato la terza e non ha pagato neppure la quarta, decadendo così dalla rateazione.Quindi, entro il 31 maggio, deve versare la 3° rata e depositare presso l’Agenzia delle Entrate, la copia dell’avvenuto versamento. In tal modo potrà riprendere a pagare a rate le somme dovute.


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