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  • Immagine del redattoreDott. Lorenzo Esposito

Nel Decreto Sostegni, cioè il DL 41 del 22.03.2021, è contenuta una disposizione all’art. 5 che prevede la possibilità di definire i cosiddetti avvisi bonari, risparmiando così le sanzioni e le somme aggiuntive normalmente richieste.

Gli avvisi bonari sono quegli atti che l’Agenzia delle Entrate emette per recuperare somme dovute a titolo di imposte sui redditi, IRPEF, IRAP, IRES in base a controlli ex art. 36-bis del DL 600/73 ed IVA, in base all’art. 54-bis del DPR 633/72, ma anche i contributi INPS determinati in dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione prevede l’azzeramento delle sanzioni calcolate sugli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2017 che sono state elaborate dagli uffici entro il 31.12.2020 e quelle del 2018 che lo saranno entro il 31.12.2021. Si tenga presente che durante la pandemia Covid-19 gli uffici hanno continuato a lavorare ma non hanno notificato praticamente nulla in termini di avvisi bonari, in quanto ci sono stati vari provvedimenti che hanno prorogato i termini per effettuare le comunicazioni ai contribuenti. Pertanto, si prevede che dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate usciranno parecchi avvisi ai contribuenti, che a certe condizioni potranno beneficiare di sconti in termini di sanzioni.

L’agevolazione riguarda i soggetti con partita IVA, cioè ditte individuali, professionisti, società di persone e di capitali. La condizione è che abbiano avuto un calo del fatturato nell’anno 2020, rispetto al 2019, pari almeno al 30%.

Negli avvisi che verranno recapitati quest’anno e nel 2022, sarà illustrata la possibilità di definire le somme dovute senza pagare le sanzioni, ma solo le imposte (o i contributi) e gli interessi legali. Così sarà possibile valutare il risparmio che spetterà per legge.

Si consideri che, normalmente, gli avvisi bonari prevedono già uno sconto sulle sanzioni ordinarie, qualora si provveda al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Se ad esempio, per un mancato versamento, la sanzione ordinaria è del 30%, con l’avviso bonario, la misura scende già al 10% (cioè 1/3 di quella ordinaria).

Con il ravvedimento operoso, eseguito prima che l’Agenzia scopra l’irregolarità, si può risparmiare anche di più, in questo caso 1/6 della sanzione ordinaria, visto che si tratta del 2017 e 2018, quindi il 5%.

Facciamo un esempio. Se un contribuente con partita IVA ha omesso di versare ad esempio 20.000 € nel 2017, la sanzione ordinaria del 30% è di 6.000 €. Se facesse il ravvedimento operoso, potrebbe ridurre la sanzione al 5%, cioè a 1.000€. Con la definizione agevolata, invece, non pagherebbe nulla in termini di sanzioni, ma solo le imposte e gli interessi. Il risparmio in pratica oscilla dai 1.000€ ai 6.000 €.

Come per tutti gli avvisi bonari, anche con la definizione è prevista la possibilità di pagare in maniera frazionata fino a 8 rate trimestrali, se di importo fino a 5000 € o fino a 20 rate, se di importo superiore, con l’aggiunta degli interessi legali (attualmente pari allo 0,01%)

Se vi trovate nelle condizioni illustrate e potreste aver diritto al beneficio, non fate nessun ravvedimento operoso e attendete l’avviso bonario che vi annullerà le sanzioni.


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