Dott. Lorenzo Esposito
Il DL 41 del 2021, meglio conosciuto come Decreto Sostegni, ha previsto una nuova edizione della rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione fra il 2000 e il 2010. La norma segue la precedente rottamazione del 2018, che aveva previsto lo stralcio automatico dei ruoli fino a 1000 € affidati sempre fra il 2000 e il 2010. In pratica, resta fermo quanto previsto dalla legge precedente, elevando l’importo dei ruoli oggetto di annullamento, ma solo a determinate condizioni reddituali.
Vediamo come funziona in concreto.
I ruoli sono formati dall’Agenzie delle Entrate e dagli altri enti impositori (ad esempio INPS o i Comuni) a seguito dell’accertamento di somme non pagate e dovute quali imposte, sanzioni e interessi. I ruoli vengono resi esecutivi (in precedenza anche le imposte dovute in seguito ad accertamento venivano iscritte a ruolo, ma oggi gli accertamenti sono già esecutivi, quindi riscuotibili anche in via coattiva) e quindi vengono trasmessi ai vari agenti della riscossione, primo fra tutti l’Agenzia Entrate Riscossione.
Ebbene, i ruoli affidati agli agenti della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, possono a determinate condizioni, essere annullati e quindi rendere non più dovute le somme iscritte a debito.
In primis, l’importo dei ruoli deve essere non superiore a 5000 € per ognuno, comprensivo di sanzioni e interessi. Ad esempio, se la cartella contiene IRPEF anno 2005 per 3000 € sanzioni 900 € e interessi per 500 €, per un totale di € 4.400, potrà essere annullata in toto, se verrà rispettata una ulteriore condizione: il reddito dell’anno 2019 del soggetto intestatario dei ruoli non deve essere superiore a 30.000 €
La rottamazione può essere riferita sia alle persone fisiche, sia giuridiche, cioè società di vario genere. Il limite reddituale è in tal caso riferito alla società a non ai soci.
In attesa delle istruzioni dettagliate che fornirà il Ministero, si può comunque evincere che potrebbero essere annullate anche cartelle originariamente superiori a 5000€ e pagate o sgravate in parte. Ciò che conta è il debito residuo alla data del 23.03.2021 e non il debito originario.
La buona notizia è che non è prevista alcuna attività da parte del contribuente, in quanto la procedura seguirà il suo iter d’ufficio, ovvero sarà l’Agenzia Entrate Riscossione a provvedere all’annullamento. L’unica cautela da parte del contribuente che ha imposte non pagate negli anni precedenti e un reddito 2019 inferiore a 30.000 € sarebbe quella di verificare la possibilità di usufruire della rottamazione, prima di effettuare dei pagamenti nell’anno in corso. Infatti, le somme eventualmente pagate non saranno restituite, nel caso di annullamento del ruolo (anzi, probabilmente non verrà nemmeno annullato).
Ultimo aspetto, che riguarda i contenziosi tributari in atto al 23.03.2021, è che il giudice chiederà la cassazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Quindi non saranno dovute le somme in contestazione.
La considerazione finale sulla norma illustrata è come l’impatto sia veramente modesto, in quanto le somme sono esigue e di vecchia data, riferite a casi limite di soggetti con debiti più o meno piccoli che sono riusciti a non pagare per oltre 10 anni (e che quindi non lo farebbero in ogni caso!). Più che un regalo ai contribuenti “evasori” secondo qualcuno, la norma è destinata a permettere le pulizia di Pasqua agli agenti della riscossione, che possono ripulire i propri archivi da crediti ormai inesigibili. Segui gli aggiornamenti su www.ricorsifiscali.it
- Dott. Lorenzo Esposito
Continua la corsa alla rottamazione dei ruoli, ed Equitalia si sfrega le mani pensando a quanto potrà incassare dall’operazione. In realtà io sono molto scettico su cosa abbia spinto tanti debitori a presentare la domanda per l’adesione alla rottamazione. Forse c’è chi ha pensato di guadagnare tempo e di rallentare la riscossione forzata da parte dell’ente della riscossione. Qualcuno ha pensato di “mettere le cose a posto”, come quando dopo le feste di Natale, si dice di mettersi a dieta ed iscriversi in palestra per rimettersi in forma. Poi, la realtà è un’altra cosa…e questo lo sappiamo bene. Quando i debitori vedranno i numeri nero su bianco delle cifre da pagare a scadenze prestabilite e anche un po’ troppo ravvicinate, vedremo cosa succederà.
Al momento concentriamoci sulla scadenza del 31 marzo per la presentazione dell’istanza, che è appena stata prorogata al 21 aprile, per consentire ad un numero ancora più elevato di persone di usufruire del “fuori tutto”. Gli uffici dell’ente della riscossione sono mobilitati e lavorano a testa bassa per assecondare i contribuenti ed agevolarli negli adempimenti burocratici.
Ma la domanda che deve sorgere spontanea è: visto che per l’adesione alla rottamazione è sufficiente compilare il modello DA1, scaricabile anche da qui, e che per ogni informazione c’è il personale esperto di Equitalia, a cosa serve un consulente?
Mentre le persone più furbe ci arrivano da sole e ridono sotto i baffi, vi spiego cos’è un consulente indipendente. E’ un professionista che ingaggiate voi e tutelerà esclusivamente il vostro interesse. E il requisito dell’indipendenza garantisce che non cercherà di forzarvi verso qualche soluzione che avvantaggi qualche altro soggetto rispetto a voi. Un dipendente di Equitalia farà gli interessi di Equitalia, che è un ente che si occupa di riscuotere somme iscritte a ruolo, e quindi cercherà di riscuotere il più possibile. E non può essere altrimenti. E’ come ascoltare un dipendente della banca che vi consiglia su come investire i vostri risparmi, magari forzandovi a sottoscrivere qualche gestione patrimoniale gestita proprio da società dello stesso gruppo bancario. E’ storia vecchia, ma quanti ancora ci cascano.
Ma parliamo di cose nuove. Vi racconto una storiella. Un cliente si rivolge al mio studio ed esibisce un estratto di ruolo consistente, per un totale di alcune migliaia di euro, dicendo che un dipendente di Equitalia gli aveva consigliato di rottamare tutto e di risparmiare così un sacco di soldi.
Lo stesso quesito posto al mio studio ha avuto però una risposta completamente diversa. Non c’è nulla da pagare!!! Ciò in quanto tutti i ruoli compresi nell’estratto, si erano prescritti nel corso degli anni e quindi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia non hanno più titolo per chiedere alcunchè.
Gli episodi sono numerosi, come coloro che hanno chiesto piani di rateazione comprendenti accertamenti ormai prescritti, che un professionista serio non avrebbe mai consigliato di richiedere nè tantomeno di pagare.
Certo, ognuno è liberissimo di pagare ciò che lo stato non può più richiedere per legge, grazie all’istituto della prescrizione che limita nel tempo l’azione accertatrice e di riscossione, per sottrarre i cittadini ad un potere perpetuo da parte degli organi preposti, ma l’importante è esserne informati. E state pur certi che nessuno vi informerà, se non un professionista da voi scelto e incaricato di assistervi. Per questo, state alla larga da persone non competenti, ma anche da quelle non indipendenti, i danni li potreste pagare voi!
- Dott. Lorenzo Esposito
I dubbi fin qui sollevati non riguardano solo il pagamento delle spese processuali, che può anche essere rilevante, ma anche cosa effettivamente si sana con l’adesione o meno alla cosiddetta rottamazione.
Preliminarmente occorre chiarire se un accertamento esecutivo notificato a fine 2016 possa essere oggetto della definizione, in quanto il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate non è ancora stato affidato al concessionario della riscossione alla data del 31.12.2016. Ciò in quanto gli accertamenti concedono al contribuente un termine di 60 giorni per pagare o per ricorrere. L’Agenzia attenderà 90 giorni per trasmettere il ruolo a Equitalia, quindi in quel lasso di tempo non dovrebbe essere possibile aderire alla sanatoria. C'è comunque un'orientamento contrario, secondo il quale anche l'accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate e l'avviso di addebito relativo a contributi INPS, rientrino nella rottamazione dei ruoli.
In primo grado, con un ricorso presentato ma ancora pendente in Commissione Tributaria Provinciale, si può richiedere e ottenere la sospensione del pagamento, per cui neppure in tal caso la riscossione passa in capo a Equitalia.
Se invece il ricorso presentato non ottiene la sospensione del pagamento, in attesa della discussione, viene prevista la riscossione frazionata (nei ricorsi contro avviso di accertamento, ma non avverso le cartelle, le quali vanno pagate interamente in caso di ricorso) per cui viene affidato ad Equitalia l’incasso di 1/3 della maggiore imposta accertata. In tal caso, è evidente che, potendo aderire alla rottamazione solo per queste somme, non ci sarà nessun interesse a farlo. Ciò in quanto la “rottamazione” concede lo sconto solo sulle sanzioni e interessi e non sulle imposte. Oltre a questo, l’adesione comporterebbe la rinuncia al contenzioso, rendendo dovuti oltre ai restanti 2/3 dell’imposta (dopo aver già pagato il terzo, non oggetto di sospensione), anche le sanzioni e gli interessi in misura piena, senza nessuno sconto, su tutta la somma accertata. Quindi questa strada pare improponibile.
In caso di lite pendente in Commissione Tributaria Regionale, si hanno due casi a seconda che il contribuente abbia vinto in 1° grado oppure no.
Nel primo caso, sempre che il contribuente non abbia pagato le somme iscritte a ruolo (perché ha ottenuto la sospensione), l’ente impositore provvederà a sgravarle interamente: quindi non ci dovrebbero essere somme iscritte a ruolo da sanare e pertanto non ci sarebbe il presupposto oggettivo della definizione.
Se il contribuente ha perso in 1° grado, l’ufficio iscriverà a ruolo i 2/3 della maggiore imposta accertata, oltre a sanzioni ed interessi, quindi in tal caso sarà possibile rottamare la cartella, e in tal ci sarà chiaramente la convenienza a farlo. Pertanto, risulterà conveniente la rottamazione solo se non è ancora intervenuto il pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza di 1° grado che ha dato ragione all’ente impositore. Anche in tal caso, però resta una incognita legata alla misura delle sanzioni rottamabili, vale a dire se sono sul 100% della maggiore imposta o sui 2/3, in quanto il terzo dell’imposta è già stato pagato e quindi le sanzioni relative dovrebbero seguire la stessa sorte del tributo. Ma in tal senso non ci sono conferme ufficiali.
Tralasciamo le considerazioni sulle sentenze parzialmente favorevoli al contribuente, in quanto le ipotesi che si vanno a formulare sono ancora più complesse e non supportate da istruzioni concrete.
Sulla base delle considerazioni svolte appare che la convenienza alla rottamazione in caso di liti pendenti si ridimensioni notevolmente in quanto i casi specifici di applicabilità si restringono in misura rilevante.
Per comprendere le modalità operative in modo più completo si auspicano non solo dei chiarimenti legislativi, ma da più parte si sono sollevate le richieste di prevedere una vera e propria sanatoria delle liti pendenti come in passato è già avvenuto. Questo non tanto per fare un condono aggiuntivo, ma per rendere omogenee le norme e le facilitazioni a favore dei contribuenti che hanno presentato un ricorso a quei soggetti che invece non l’hanno fatto, restando debitori dell’imposta senza aver tentato la via del contenzioso.