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  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 31 mar 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Con la proroga al 21 aprile prossimo i contribuenti hanno quindi un maggiore termine per poter presentare l’istanza di rottamazione di cui abbiamo lungamente parlato in precedenza.

Ma cosa succede dopo? Nell’ipotesi migliore Equitalia, entro il 15 giugno (e non più il 31 maggio) prossimo vi comunicherà l’importo da pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2017, oppure gli importi delle singole rate con scadenze 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2017, 30 aprile e 30 settembre 2018.

ACCOGLIMENTO. A questo punto le possibilità sono solo 2:

INTEGRALE DEL DEBITO: in tal caso la definizione si perfeziona ed avrete risparmiato dei bei soldini (pochi o tanti a seconda del tipo di tributo ecc…per approfondire clicca qui)

NON INTEGRALE: la definizione non si perfeziona e si decade da ogni beneficio. Gli importi eventualmente versati andranno a ridurre quanto dovuto per tributi, sanzioni e interessi senza alcuno sconto.

NON ACCOGLIMENTO. Le ipotesi sono due. O Equitalia vi scrive dicendovi per quale motivo l’istanza non viene accolta, RIFIUTO ESPRESSO. Oppure non vi viene comunicato nulla e l’istanza si intende non accolta, DINIGO TACITO. ATTENZIONE, SE NON VI ARRIVA NULLA ENTRO IL 15 GIUGNO COMINCIATE A PREOCCUPARVI, INVECE DI PENSARE AL MARE!!!

A seconda delle modalità di non accoglimento, sono previste, come al solito due forme di tutela.

RICORSO CONTRO IL RIFIUTO: avverso la comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, presso la Commissione Tributaria Provinciale, se si tratta di tributi. Per i contributi INPS e l’INAIL è competente il Tribunale con termini differenti e più stretti.

RICORSO CONTRO IL DINIEGO TACITO. In tal caso il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla data in cui scade il termine per la risposta che Equitalia non vi ha dato (15 giugno). Pertanto il ricorso va proposto entro il 14 settembre (stante la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto), sempre nel caso si tratti di tributi.

CAUSE DI NON ACCOGLIMENTO. Le cause che potrebbero farvi negare l’accesso alla rottamazione, avverso cui è possibile proporre ricorso, sono principalmente tre.

La prima è il mancato pagamento delle rate in scadenza fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016, che sono una condizione essenziale prevista dalla legge. Equitalia si è espressa dicendo che vanno pagate tutte le rate fino al 31 dicembre 2016, mentre alcuni commentatori hanno ipotizzato che non fosse necessario aver pagato tutte le rate ante ottobre 2016, sempre nei limiti delle 8 che fanno saltare la rateazione.

Il secondo punto controverso che potrà generare contenzioso è relativo ai carichi di ruolo che emessi dall’Agenzia nel 2016, sono stati trasmessi ad Equitalia dopo il 15 dicembre 2016. Secondo Equitalia non è possibile definire i ruoli trasmessi dal 16 al 31 dicembre, perché la legge li considera consegnati al debitore il 10 gennaio 2017. L’Agenzia delle Entrate è di manica più larga ed interpreta la legge in senso rigido, considerando definibili tutti i ruoli trasmessi entro il 31 dicembre 2016.

Per concludere resta la questione dei carichi che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto affidare a Equitalia entro il 2016, ma non l’ha fatto per lungaggini e negligenze. Ad esempio, i ruoli per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, che se fossero stati emessi avrebbero certamente potuto essere definiti, ma in caso ciò non sia avvenuto, rende tutto più difficile. I pareri di Equitalia e dell’Agenzia in tal caso sono concordi nel negare la possibilità di definizione, ma non si sa quale potrà essere l’orientamento dei giudici che si troveranno ad esaminare i ricorsi su questo punto. Possono sembrare cose da poco, ma se avete dei ruoli da decine di milioni di euro, la sanatoria assume proporzioni gigantesche e potrebbe ingolosire i più esperti tributaristi nel trovare la soluzione.

  • Lorenzo Esposito
  • 12 gen 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Quando ormai gran parte delle questioni operative legate alla definizione agevolata dei carichi pendenti con Equitalia risulta ormai chiarita, restano però delle incertezze strategiche che potrebbero influire sulle decisioni dei contribuenti.

La nuova e forse definitiva scadenza per presentare la domanda a Equitalia è il 31 marzo 2017, considerando anche che lo stesso ente in via di estinzione (o di accorpamento con l’Agenzia delle Entrate) fornirà ai contribuenti un elenco dei ruoli e delle cartelle che possono fruire della sanatoria, comunicandoglielo entro il 28 febbraio, in modo tale da consentire di valutare accuratamente se aderire o meno. Questa è una facilitazione di non poco conto, in quanto, mentre per i ruoli più “anziani” (dal 2000 in avanti) non sussistono dubbi circa la possibilità di definirli in maniera agevolata, lo stesso non può dirsi per quelli più recenti e cioè notificati alla fine del 2016 ed anche successivamente. La legge infatti parla di ruoli affidati all’agente della riscossione entro il 31.12.2016, la cui notifica effettiva al contribuente può essere anche successiva, a gennaio (o addirittura febbraio) 2017. Con l’elenco dei carichi definibili il contribuente potrà capire quali è possibile includere nella domanda e quali no. Anche fra i condonabili è possibile fare una scelta ed indicarne solo alcuni. La difficoltà può proprio consistere in questa scelta.

Solo un buon consulente potrà illustrarvi gli elementi giusti per evitare di perdere questa buona occasione di ripulire la vostra situazione con lo Stato.

Giusto per darvi due o tre spunti di riflessione.

A chi è destinata realmente la sanatoria? Diciamocelo chiaramente, se siete fra quelle decine di migliaia di contribuenti che hanno accumulato debiti notevoli con il fisco e l’INPS, non hanno i soldi per pagare e non hanno neppure beni da potere realizzare per pagare, LASCIATE PERDERE. La definizione non è destinata a voi.

Stesso dicasi per coloro che hanno dei debiti già rateizzati che riescono a pagare, mese per mese, strappandosi letteralmente il pane di bocca ed hanno la speranza di giungere al termine dei versamenti in tempi ragionevoli. Per loro non è pensabile di pagare tutto il residuo in massimo 5 rate nel 2017 e 2018, con l’unica aspettativa di risparmiare le sanzioni sul debito. Potrebbe finire male senza che si riesca a pagare le nuove rate, rendendo inutile l’agevolazione.

Quindi qual'è è il target del mini condono? Sono quei soggetti che hanno avuto dei problemi finanziari in passato, ma ora sono di nuovo liquidi ed hanno quindi la possibilità di pagare. Sono anche i cosiddetti “furbetti” che sono andati in bancarotta, ma hanno mantenuto un gruzzolo al sicuro per ogni evenienza, e che ora preferiscono tornare alla normalità sfruttando gli sconti di fine anno. Oppure quelli che hanno ricevuto un’eredità, una vincita al Superenalotto o hanno trovato un finanziatore che li vuole aiutare a “ripulirsi”. Infine ci sono quelli che non convinti delle pretese erariali hanno presentato ricorso presso le sedi competenti e sono in attesa di giudizio. Quindi a ben vedere, non sono poi così numerosi…

Quale può essere il rischio di chi ora può pagare e chiede l’adesione per tutti i propri debiti iscritti a ruolo, rinunciando quindi alle liti? Ad esempio, quello di pagare anche delle somme che potrebbe evitare. Le somme dovute in base ad accertamenti o cartelle di pagamento in contenzioso con gli enti impositori potrebbero essere annullate dal giudice. Le somme richieste con cartelle o avvisi recenti potrebbero riguardare annualità prescritte o potrebbe essere intervenuta la decadenza dall’attività d’accertamento. Si tratta di casi più frequenti di quanto possa sembrare. Oppure in tutti i casi in cui la pretesa tributaria non sia giustificata adeguatamente, ci siano errori materiali o di calcolo nelle somme richieste. In tali situazioni, invece di offrire spontaneamente il pagamento, seppure al netto delle sanzioni, sarebbe meglio proporre ricorso e sperare di non pagare affatto.

  • Lorenzo Esposito
  • 19 mar 2015
  • Tempo di lettura: 1 min

Può sembrare strano, ma gran parte dei contenziosi è già vinto o perso all'inizio di tutto....

L'esperienza ci insegna che spesso gli atti impositivi iniziano e finiscono la loro esistenza in un cassetto!!! Molti contribuenti, in pratica, quando ricevono un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, invece di portarlo SUBITO al Dottore Commercialista o all'Avvocato, lo gettano nel cassetto e se ne dimenticano. Il problema è che l'Agenzia delle Entrate o Equitalia non dimenticano.....

Come tutti i problemi che si presentano, se non li si affronta, non si risolvono da soli. Semmai si complicano, si ingigantiscono e infine diventano problemi non più risolvibili.

Tanto per intenderci: tutti gli atti impositivi o esattivi hanno un temine entro cui si può fare qualcosa, dal pagare gli importi contestati a rivolgersi agli uffici per chiedere spiegazioni, fino a proporre ricorso presso le Commissioni Tributarie. Se entro il termine indicato non si fa nulla, semplicemente si perde il diritto a difendersi, in misura totale o parziale.

Quindi, REGOLA N. 1: NON DIMENTICARE GLI ATTI NEL CASSETTO.

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