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  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 10 feb 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

I dubbi fin qui sollevati non riguardano solo il pagamento delle spese processuali, che può anche essere rilevante, ma anche cosa effettivamente si sana con l’adesione o meno alla cosiddetta rottamazione.

Preliminarmente occorre chiarire se un accertamento esecutivo notificato a fine 2016 possa essere oggetto della definizione, in quanto il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate non è ancora stato affidato al concessionario della riscossione alla data del 31.12.2016. Ciò in quanto gli accertamenti concedono al contribuente un termine di 60 giorni per pagare o per ricorrere. L’Agenzia attenderà 90 giorni per trasmettere il ruolo a Equitalia, quindi in quel lasso di tempo non dovrebbe essere possibile aderire alla sanatoria. C'è comunque un'orientamento contrario, secondo il quale anche l'accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate e l'avviso di addebito relativo a contributi INPS, rientrino nella rottamazione dei ruoli.

In primo grado, con un ricorso presentato ma ancora pendente in Commissione Tributaria Provinciale, si può richiedere e ottenere la sospensione del pagamento, per cui neppure in tal caso la riscossione passa in capo a Equitalia.

Se invece il ricorso presentato non ottiene la sospensione del pagamento, in attesa della discussione, viene prevista la riscossione frazionata (nei ricorsi contro avviso di accertamento, ma non avverso le cartelle, le quali vanno pagate interamente in caso di ricorso) per cui viene affidato ad Equitalia l’incasso di 1/3 della maggiore imposta accertata. In tal caso, è evidente che, potendo aderire alla rottamazione solo per queste somme, non ci sarà nessun interesse a farlo. Ciò in quanto la “rottamazione” concede lo sconto solo sulle sanzioni e interessi e non sulle imposte. Oltre a questo, l’adesione comporterebbe la rinuncia al contenzioso, rendendo dovuti oltre ai restanti 2/3 dell’imposta (dopo aver già pagato il terzo, non oggetto di sospensione), anche le sanzioni e gli interessi in misura piena, senza nessuno sconto, su tutta la somma accertata. Quindi questa strada pare improponibile.

In caso di lite pendente in Commissione Tributaria Regionale, si hanno due casi a seconda che il contribuente abbia vinto in 1° grado oppure no.

Nel primo caso, sempre che il contribuente non abbia pagato le somme iscritte a ruolo (perché ha ottenuto la sospensione), l’ente impositore provvederà a sgravarle interamente: quindi non ci dovrebbero essere somme iscritte a ruolo da sanare e pertanto non ci sarebbe il presupposto oggettivo della definizione.

Se il contribuente ha perso in 1° grado, l’ufficio iscriverà a ruolo i 2/3 della maggiore imposta accertata, oltre a sanzioni ed interessi, quindi in tal caso sarà possibile rottamare la cartella, e in tal ci sarà chiaramente la convenienza a farlo. Pertanto, risulterà conveniente la rottamazione solo se non è ancora intervenuto il pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza di 1° grado che ha dato ragione all’ente impositore. Anche in tal caso, però resta una incognita legata alla misura delle sanzioni rottamabili, vale a dire se sono sul 100% della maggiore imposta o sui 2/3, in quanto il terzo dell’imposta è già stato pagato e quindi le sanzioni relative dovrebbero seguire la stessa sorte del tributo. Ma in tal senso non ci sono conferme ufficiali.

Tralasciamo le considerazioni sulle sentenze parzialmente favorevoli al contribuente, in quanto le ipotesi che si vanno a formulare sono ancora più complesse e non supportate da istruzioni concrete.

Sulla base delle considerazioni svolte appare che la convenienza alla rottamazione in caso di liti pendenti si ridimensioni notevolmente in quanto i casi specifici di applicabilità si restringono in misura rilevante.

Per comprendere le modalità operative in modo più completo si auspicano non solo dei chiarimenti legislativi, ma da più parte si sono sollevate le richieste di prevedere una vera e propria sanatoria delle liti pendenti come in passato è già avvenuto. Questo non tanto per fare un condono aggiuntivo, ma per rendere omogenee le norme e le facilitazioni a favore dei contribuenti che hanno presentato un ricorso a quei soggetti che invece non l’hanno fatto, restando debitori dell’imposta senza aver tentato la via del contenzioso.

  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 21 ott 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Nella nuova legge di stabilità per il 2017 sono contenute importanti novità di carattere fiscale che avranno sicuramente degli impatti positivi per tutti i contribuenti, compresi quelli impegnati nei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, con l’INPS e con Equitalia.

In pratica si prevede che Equitalia, l’ente di riscossione che finora si è occupato di riscuotere imposte e contributi iscritti a ruolo, verrà soppressa e le sue funzioni incorporate nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, che sarà così ente accertatore ed ente riscossore. L’aspetto senz’altro positivo è che, per il futuro, scompariranno probabilmente gli aggi di riscossione del 6% che Equitalia aggiunge solitamente agli importi iscritti a ruolo.

Oltre alla soppressione dell’ente di riscossione è prevista una sorpresa finale per cercare di appianare tutte le posizioni pregresse relative alle cartelle esattoriali che Equitalia ha avuto in affidamento fino ad oggi e che ancora non sono state incassate.

CHI. Quello che si prospetta nei prossimi mesi è in sostanza un condono che consentirà a persone fisiche, imprese e società che sono debitori di Equitalia, di pagare, con uno sconto talvolta sostanzioso, le somme dovute. Allo stato attuale le informazioni sono ancora poche e frammentate, per cui si possono dare solo delle indicazioni di massima che però sono utilissime a chi deve pianificare i propri pagamenti futuri.

COSA. Pare scontato che la sanatoria riguarderà tutti i tributi erariali, con l’eccezione dell’IVA, in quanto è una imposta comunitaria, per cui IRPEF, IRES, oltre ai contributi dovuti all’INPS. Dovrebbero quindi essere escluse, oltre all’IVA, anche le addizionali regionali e comunali, le multe per violazioni del Codice della Strada, il bollo auto.

Non tutte le cartelle notificate da Equitalia e tutti gli importi iscritti a ruolo e poi “ceduti” a Equitalia rientreranno nella sanatoria, ma solo quelli che risultano notificati/emessi entro il 31.12.2015 (la data non è ancora stata stabilita ufficialmente ed è una previsione ragionevole). Anche gli importi non ancora pagati in seguito a contenziosi, sospensioni, rateizzazioni in parte pagate, potranno beneficiare del provvedimento in esame.

QUANTO si paga: la bozza del Dl prevede che saranno dovute solo le imposte più una somma forfettaria del 3% a titolo di interessi e sanzioni. Saranno eliminate quindi le sanzioni, gli interessi anche di mora e gli aggi di riscossione. Le sanzioni, a seconda delle violazioni commesse, variano dal 10% al 100% dell’imposta accertata e dovuta e quindi il risparmio con il condono potrebbe arrivare ad oltre il 50% dell’importo iscritto sulle cartelle o a ruolo.

QUANDO si pagherà. L’importo complessivamente dovuto dovrà essere versato entro la data che verrà stabilita, presumibilmente nei primi mesi del 2017, in unica soluzione oppure ratealmente il non più di 36 rate mensili. Anche in questo caso le modalità di ratezione devono ancora essere comunicate ufficialmente.

Tutto semplice e facile? Come sempre le cose non stanno così e per valutare la convenienza dell’operazione nei differenti casi e cosa è meglio fare se si hanno contenziosi in corso e rateizzazioni, è sempre meglio affidarsi a degli esperti. Rimani aggiornato su questi e altri temi, iscrivendoti alla nostra newsletter.

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