- Dott. Lorenzo Esposito
- 30 apr 2021
- Tempo di lettura: 2 min
Nel Decreto Sostegni, cioè il DL 41 del 22.03.2021, è contenuta una disposizione all’art. 5 che prevede la possibilità di definire i cosiddetti avvisi bonari, risparmiando così le sanzioni e le somme aggiuntive normalmente richieste.
Gli avvisi bonari sono quegli atti che l’Agenzia delle Entrate emette per recuperare somme dovute a titolo di imposte sui redditi, IRPEF, IRAP, IRES in base a controlli ex art. 36-bis del DL 600/73 ed IVA, in base all’art. 54-bis del DPR 633/72, ma anche i contributi INPS determinati in dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione prevede l’azzeramento delle sanzioni calcolate sugli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2017 che sono state elaborate dagli uffici entro il 31.12.2020 e quelle del 2018 che lo saranno entro il 31.12.2021. Si tenga presente che durante la pandemia Covid-19 gli uffici hanno continuato a lavorare ma non hanno notificato praticamente nulla in termini di avvisi bonari, in quanto ci sono stati vari provvedimenti che hanno prorogato i termini per effettuare le comunicazioni ai contribuenti. Pertanto, si prevede che dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate usciranno parecchi avvisi ai contribuenti, che a certe condizioni potranno beneficiare di sconti in termini di sanzioni.
L’agevolazione riguarda i soggetti con partita IVA, cioè ditte individuali, professionisti, società di persone e di capitali. La condizione è che abbiano avuto un calo del fatturato nell’anno 2020, rispetto al 2019, pari almeno al 30%.
Negli avvisi che verranno recapitati quest’anno e nel 2022, sarà illustrata la possibilità di definire le somme dovute senza pagare le sanzioni, ma solo le imposte (o i contributi) e gli interessi legali. Così sarà possibile valutare il risparmio che spetterà per legge.
Si consideri che, normalmente, gli avvisi bonari prevedono già uno sconto sulle sanzioni ordinarie, qualora si provveda al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Se ad esempio, per un mancato versamento, la sanzione ordinaria è del 30%, con l’avviso bonario, la misura scende già al 10% (cioè 1/3 di quella ordinaria).
Con il ravvedimento operoso, eseguito prima che l’Agenzia scopra l’irregolarità, si può risparmiare anche di più, in questo caso 1/6 della sanzione ordinaria, visto che si tratta del 2017 e 2018, quindi il 5%.
Facciamo un esempio. Se un contribuente con partita IVA ha omesso di versare ad esempio 20.000 € nel 2017, la sanzione ordinaria del 30% è di 6.000 €. Se facesse il ravvedimento operoso, potrebbe ridurre la sanzione al 5%, cioè a 1.000€. Con la definizione agevolata, invece, non pagherebbe nulla in termini di sanzioni, ma solo le imposte e gli interessi. Il risparmio in pratica oscilla dai 1.000€ ai 6.000 €.
Come per tutti gli avvisi bonari, anche con la definizione è prevista la possibilità di pagare in maniera frazionata fino a 8 rate trimestrali, se di importo fino a 5000 € o fino a 20 rate, se di importo superiore, con l’aggiunta degli interessi legali (attualmente pari allo 0,01%)
Se vi trovate nelle condizioni illustrate e potreste aver diritto al beneficio, non fate nessun ravvedimento operoso e attendete l’avviso bonario che vi annullerà le sanzioni.
- Dott. Lorenzo Esposito
- 13 apr 2021
- Tempo di lettura: 3 min
Il DL 41 del 2021, meglio conosciuto come Decreto Sostegni, ha previsto una nuova edizione della rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione fra il 2000 e il 2010. La norma segue la precedente rottamazione del 2018, che aveva previsto lo stralcio automatico dei ruoli fino a 1000 € affidati sempre fra il 2000 e il 2010. In pratica, resta fermo quanto previsto dalla legge precedente, elevando l’importo dei ruoli oggetto di annullamento, ma solo a determinate condizioni reddituali.
Vediamo come funziona in concreto.
I ruoli sono formati dall’Agenzie delle Entrate e dagli altri enti impositori (ad esempio INPS o i Comuni) a seguito dell’accertamento di somme non pagate e dovute quali imposte, sanzioni e interessi. I ruoli vengono resi esecutivi (in precedenza anche le imposte dovute in seguito ad accertamento venivano iscritte a ruolo, ma oggi gli accertamenti sono già esecutivi, quindi riscuotibili anche in via coattiva) e quindi vengono trasmessi ai vari agenti della riscossione, primo fra tutti l’Agenzia Entrate Riscossione.
Ebbene, i ruoli affidati agli agenti della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, possono a determinate condizioni, essere annullati e quindi rendere non più dovute le somme iscritte a debito.
In primis, l’importo dei ruoli deve essere non superiore a 5000 € per ognuno, comprensivo di sanzioni e interessi. Ad esempio, se la cartella contiene IRPEF anno 2005 per 3000 € sanzioni 900 € e interessi per 500 €, per un totale di € 4.400, potrà essere annullata in toto, se verrà rispettata una ulteriore condizione: il reddito dell’anno 2019 del soggetto intestatario dei ruoli non deve essere superiore a 30.000 €
La rottamazione può essere riferita sia alle persone fisiche, sia giuridiche, cioè società di vario genere. Il limite reddituale è in tal caso riferito alla società a non ai soci.
In attesa delle istruzioni dettagliate che fornirà il Ministero, si può comunque evincere che potrebbero essere annullate anche cartelle originariamente superiori a 5000€ e pagate o sgravate in parte. Ciò che conta è il debito residuo alla data del 23.03.2021 e non il debito originario.
La buona notizia è che non è prevista alcuna attività da parte del contribuente, in quanto la procedura seguirà il suo iter d’ufficio, ovvero sarà l’Agenzia Entrate Riscossione a provvedere all’annullamento. L’unica cautela da parte del contribuente che ha imposte non pagate negli anni precedenti e un reddito 2019 inferiore a 30.000 € sarebbe quella di verificare la possibilità di usufruire della rottamazione, prima di effettuare dei pagamenti nell’anno in corso. Infatti, le somme eventualmente pagate non saranno restituite, nel caso di annullamento del ruolo (anzi, probabilmente non verrà nemmeno annullato).
Ultimo aspetto, che riguarda i contenziosi tributari in atto al 23.03.2021, è che il giudice chiederà la cassazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Quindi non saranno dovute le somme in contestazione.
La considerazione finale sulla norma illustrata è come l’impatto sia veramente modesto, in quanto le somme sono esigue e di vecchia data, riferite a casi limite di soggetti con debiti più o meno piccoli che sono riusciti a non pagare per oltre 10 anni (e che quindi non lo farebbero in ogni caso!). Più che un regalo ai contribuenti “evasori” secondo qualcuno, la norma è destinata a permettere le pulizia di Pasqua agli agenti della riscossione, che possono ripulire i propri archivi da crediti ormai inesigibili. Segui gli aggiornamenti su www.ricorsifiscali.it