- Dott. Lorenzo Esposito
- 3 feb 2017
- Tempo di lettura: 2 min
La definizione dei ruoli in carico a Equitalia consentita dal decreto legge n. 193/2016, come già ricordato, ha un impatto importante sui ricorsi fiscali in essere, o meglio sulle cosiddette liti pendenti.
Al comma 2 dell’art. 6 del decreto citato, è previsto che, nella domanda presentata, il debitore (di Equitalia) si impegni a rinunciare ai giudizi pendenti. Al di là delle valutazioni specifiche sulla convenienza della rottamazione, è opportuno analizzare gli aspetti generali, anche in considerazione del fatto che la legge sulla rottamazione ha lasciato numerose lacune e dubbi irrisolti sui quali si auspica un intervento legislativo, piuttosto delle solite circolari dell’Agenzia delle Entrate che tendono a sostituirsi alle fonti primarie del diritto tributario.
La rinuncia ai giudizi pendenti è prevista dall’art 44 del Dlgs n. 546/92 (che disciplina il contenzioso tributario) e prevede il deposito in Commissione Tributaria, di un atto di rinuncia al ricorso (o appello), da parte del ricorrente (o appellante), e comporta l’obbligo di rimborsare le spese del giudizio che verranno liquidate dal Presidente della sezione con decreto o dalla Commissione stessa con sentenza, salvo diverso accordo fra le parti. La rinuncia al ricorso deve essere accettata da tutte le parti costituite in giudizio e comporta l’estinzione del processo.
Altra cosa è la cessazione della materia del contendere, prevista all’art. 46 del Dlgs 546/92, che viene dichiarata con decreto del presidente della sezione o con sentenza della commissione, che estingue in tutto o in parte il processo. Essa interviene noi casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge (come ad esempio condoni e definizione delle liti pendenti) ed in ogni altro caso di sopravvenuta perdita di interesse alla controversia, unanimemente accettata da tutte le parti nel processo. Con la cessazione della materia del contendere le spese processuali restano a carico di chi le ha sostenute.
Ne caso in esame, la rottamazione di ruoli impugnati in Commissione Tributaria (o Tribunale per i contributi previdenziali o altre somme che non siano tributi erariali), il decreto legge 193/2016 non chiarisce se si rientri nella prima ipotesi o nella seconda e di conseguenza nulla viene disposto in merito a chi pagherà le spese del giudizio in corso. Per evitare brutte sorprese è consigliabile accordarsi con la controparte, Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS ecc. per la compensazione delle spese. Tale dilemma è stato risolto dall’Agenzia dell’Entrate in recenti chiarimenti forniti, in cui ha affermato che l’impegno a rinunciare al ricorso non corrisponde esattamente alla rinuncia allo stesso ex art. 44 Dlgs 546/92. Piuttosto, la definizione perfezionatasi con l’integrale pagamento di quanto dovuto, farebbe cessare la materia del contendere, prevista dall’art. 46 sopra richiamato. In futuro si vedrà se i giudici tributari si regoleranno in questi termini, stante la carenza legislativa in merito.Le novità non finiscono qui. Continua a seguire questo blog per i successivi aggiornamenti.
- Lorenzo Esposito
- 12 gen 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Quando ormai gran parte delle questioni operative legate alla definizione agevolata dei carichi pendenti con Equitalia risulta ormai chiarita, restano però delle incertezze strategiche che potrebbero influire sulle decisioni dei contribuenti.
La nuova e forse definitiva scadenza per presentare la domanda a Equitalia è il 31 marzo 2017, considerando anche che lo stesso ente in via di estinzione (o di accorpamento con l’Agenzia delle Entrate) fornirà ai contribuenti un elenco dei ruoli e delle cartelle che possono fruire della sanatoria, comunicandoglielo entro il 28 febbraio, in modo tale da consentire di valutare accuratamente se aderire o meno. Questa è una facilitazione di non poco conto, in quanto, mentre per i ruoli più “anziani” (dal 2000 in avanti) non sussistono dubbi circa la possibilità di definirli in maniera agevolata, lo stesso non può dirsi per quelli più recenti e cioè notificati alla fine del 2016 ed anche successivamente. La legge infatti parla di ruoli affidati all’agente della riscossione entro il 31.12.2016, la cui notifica effettiva al contribuente può essere anche successiva, a gennaio (o addirittura febbraio) 2017. Con l’elenco dei carichi definibili il contribuente potrà capire quali è possibile includere nella domanda e quali no. Anche fra i condonabili è possibile fare una scelta ed indicarne solo alcuni. La difficoltà può proprio consistere in questa scelta.
Solo un buon consulente potrà illustrarvi gli elementi giusti per evitare di perdere questa buona occasione di ripulire la vostra situazione con lo Stato.
Giusto per darvi due o tre spunti di riflessione.
A chi è destinata realmente la sanatoria? Diciamocelo chiaramente, se siete fra quelle decine di migliaia di contribuenti che hanno accumulato debiti notevoli con il fisco e l’INPS, non hanno i soldi per pagare e non hanno neppure beni da potere realizzare per pagare, LASCIATE PERDERE. La definizione non è destinata a voi.
Stesso dicasi per coloro che hanno dei debiti già rateizzati che riescono a pagare, mese per mese, strappandosi letteralmente il pane di bocca ed hanno la speranza di giungere al termine dei versamenti in tempi ragionevoli. Per loro non è pensabile di pagare tutto il residuo in massimo 5 rate nel 2017 e 2018, con l’unica aspettativa di risparmiare le sanzioni sul debito. Potrebbe finire male senza che si riesca a pagare le nuove rate, rendendo inutile l’agevolazione.
Quindi qual'è è il target del mini condono? Sono quei soggetti che hanno avuto dei problemi finanziari in passato, ma ora sono di nuovo liquidi ed hanno quindi la possibilità di pagare. Sono anche i cosiddetti “furbetti” che sono andati in bancarotta, ma hanno mantenuto un gruzzolo al sicuro per ogni evenienza, e che ora preferiscono tornare alla normalità sfruttando gli sconti di fine anno. Oppure quelli che hanno ricevuto un’eredità, una vincita al Superenalotto o hanno trovato un finanziatore che li vuole aiutare a “ripulirsi”. Infine ci sono quelli che non convinti delle pretese erariali hanno presentato ricorso presso le sedi competenti e sono in attesa di giudizio. Quindi a ben vedere, non sono poi così numerosi…
Quale può essere il rischio di chi ora può pagare e chiede l’adesione per tutti i propri debiti iscritti a ruolo, rinunciando quindi alle liti? Ad esempio, quello di pagare anche delle somme che potrebbe evitare. Le somme dovute in base ad accertamenti o cartelle di pagamento in contenzioso con gli enti impositori potrebbero essere annullate dal giudice. Le somme richieste con cartelle o avvisi recenti potrebbero riguardare annualità prescritte o potrebbe essere intervenuta la decadenza dall’attività d’accertamento. Si tratta di casi più frequenti di quanto possa sembrare. Oppure in tutti i casi in cui la pretesa tributaria non sia giustificata adeguatamente, ci siano errori materiali o di calcolo nelle somme richieste. In tali situazioni, invece di offrire spontaneamente il pagamento, seppure al netto delle sanzioni, sarebbe meglio proporre ricorso e sperare di non pagare affatto.
- Dott. Lorenzo Esposito
- 21 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Nella nuova legge di stabilità per il 2017 sono contenute importanti novità di carattere fiscale che avranno sicuramente degli impatti positivi per tutti i contribuenti, compresi quelli impegnati nei contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, con l’INPS e con Equitalia.
In pratica si prevede che Equitalia, l’ente di riscossione che finora si è occupato di riscuotere imposte e contributi iscritti a ruolo, verrà soppressa e le sue funzioni incorporate nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, che sarà così ente accertatore ed ente riscossore. L’aspetto senz’altro positivo è che, per il futuro, scompariranno probabilmente gli aggi di riscossione del 6% che Equitalia aggiunge solitamente agli importi iscritti a ruolo.
Oltre alla soppressione dell’ente di riscossione è prevista una sorpresa finale per cercare di appianare tutte le posizioni pregresse relative alle cartelle esattoriali che Equitalia ha avuto in affidamento fino ad oggi e che ancora non sono state incassate.
CHI. Quello che si prospetta nei prossimi mesi è in sostanza un condono che consentirà a persone fisiche, imprese e società che sono debitori di Equitalia, di pagare, con uno sconto talvolta sostanzioso, le somme dovute. Allo stato attuale le informazioni sono ancora poche e frammentate, per cui si possono dare solo delle indicazioni di massima che però sono utilissime a chi deve pianificare i propri pagamenti futuri.
COSA. Pare scontato che la sanatoria riguarderà tutti i tributi erariali, con l’eccezione dell’IVA, in quanto è una imposta comunitaria, per cui IRPEF, IRES, oltre ai contributi dovuti all’INPS. Dovrebbero quindi essere escluse, oltre all’IVA, anche le addizionali regionali e comunali, le multe per violazioni del Codice della Strada, il bollo auto.
Non tutte le cartelle notificate da Equitalia e tutti gli importi iscritti a ruolo e poi “ceduti” a Equitalia rientreranno nella sanatoria, ma solo quelli che risultano notificati/emessi entro il 31.12.2015 (la data non è ancora stata stabilita ufficialmente ed è una previsione ragionevole). Anche gli importi non ancora pagati in seguito a contenziosi, sospensioni, rateizzazioni in parte pagate, potranno beneficiare del provvedimento in esame.
QUANTO si paga: la bozza del Dl prevede che saranno dovute solo le imposte più una somma forfettaria del 3% a titolo di interessi e sanzioni. Saranno eliminate quindi le sanzioni, gli interessi anche di mora e gli aggi di riscossione. Le sanzioni, a seconda delle violazioni commesse, variano dal 10% al 100% dell’imposta accertata e dovuta e quindi il risparmio con il condono potrebbe arrivare ad oltre il 50% dell’importo iscritto sulle cartelle o a ruolo.
QUANDO si pagherà. L’importo complessivamente dovuto dovrà essere versato entro la data che verrà stabilita, presumibilmente nei primi mesi del 2017, in unica soluzione oppure ratealmente il non più di 36 rate mensili. Anche in questo caso le modalità di ratezione devono ancora essere comunicate ufficialmente.
Tutto semplice e facile? Come sempre le cose non stanno così e per valutare la convenienza dell’operazione nei differenti casi e cosa è meglio fare se si hanno contenziosi in corso e rateizzazioni, è sempre meglio affidarsi a degli esperti. Rimani aggiornato su questi e altri temi, iscrivendoti alla nostra newsletter.