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  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 11 nov 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

L’origine di tutti i mali è l’evasione fiscale, in particolare dell’IVA. I dati in possesso del Ministero delle Finanze parlano di 8 miliardi di € evasi nel corso di un anno. Ciò porta evidentemente un danno pesantissimo alle casse delle Stato che deve sicuramente porvi rimedio.

Quali sono i provvedimenti adottati dal governo? Come sempre si spara nel mucchio, cioè si impongono adempimenti su adempimenti sulla massa dei contribuenti, che potenzialmente possono evadere le imposte. Nel caso di specie, si colpiscono tutti coloro che posseggono la partita IVA, imprese piccole e grandi, artigiani, commercianti e liberi professionisti. Un po’ come dire che se qualcuno non paga l’iva, deve per forza annidarsi fra quei soggetti che la indicano in fattura. Su questo non ci piove. Però, invece di circoscrivere la ricerca ai settori più infedeli, che l’Agenzia delle Entrate conosce bene, si preferisce penalizzare tutti senza distinzione. Mi riferisco alle nuove dichiarazioni trimestrali che più o meno tutti i soggetti con partita IVA dovranno presentare dal 2017. Lo “spesometro” cioè l’elenco di tutte le fatture emesse e ricevute da ciascun soggetto nel corso del trimestre, che attualmente ha una periodicità annuale.

La liquidazione IVA del trimestre o dei tre mesi precedenti, che va inviata sempre con periodicità trimestrale, indicando l’imposta da versare o a credito. Si tratta di 8 dichiarazioni annue al posto delle 2 che vengono presentate fino al 2016. Lo scopo è quello accorciare i tempi per i controlli e quindi per gli accertamenti volti a recuperare le imposte non versate.

Per chiarire, finora il fisco conosce l’imposta dovuta dai contribuenti solo l’anno successivo a quello di fatturazione, in parte con la comunicazione IVA che scade il 28 febbraio dell’anno successivo, e più compiutamente con la dichiarazione IVA contenuta nel modello Unico, da inviare normalmente entro il 30 settembre.

Dal 2017, dopo i primi tre mesi, i contribuenti dovranno spedire, entro il 31 maggio, la liquidazione IVA trimestrale o le tre mensili (gennaio, febbraio e marzo), oltre allo spesometro. Quindi l’Agenzia delle Entrate conoscerà gli importi non versati dal 31 maggio 2017 in poi, invece del 30 settembre 2018. Questo consentirà di anticipare i controlli di un anno e mezzo rispetto alla situazione attuale. Si aggiunga che i controlli, oltre che più tempestivi saranno anche più approfonditi, mettendo a confronto i dati delle liquidazioni con quelli delle fatture singolarmente indicate nello spesometro. Con l’utilizzo di appositi software i controlli potranno essere processati in tempo reale e i contribuenti non avranno scampo.

Le dolenti note consistono, oltre nella serie di adempimenti cui i contribuenti sono chiamati, nelle sanzioni molto pesanti che verranno irrogate ai trasgressori. Non solo a chi non invia alcuna comunicazione e dichiarazione, ma anche a quelli che si dimenticano qualche fattura o la indicano in modo errato.

Le sanzioni per ogni fattura omessa o indicata in modo inesatto nello spesometro variano da 2 a 1.000 € (l’una, senza cumulo giuridico) e da 500 a 2.000 € per le comunicazioni delle liquidazioni non inviate o inviate con dati errati. Gli importi sono ancora oggi pesanti, anche dopo che, in seguito alle proteste dei commercialisti, sono state ridotte notevolmente nelle misure indicate (in origine erano da 25€ a 25.000€ per ogni fattura e da 5.000 a 50.000€ per ogni liquidazione).

Qual è la conclusione di tutto questo? Che i contribuenti dovranno lavorare gratis per l’Agenzia delle Entrate (ma non i commercialisti per il surplus di lavoro richiesto), per semplificarle il compito di contrasto dell’evasione. Come ricompensa, in caso di errore, pagheranno sanzioni pesanti, tanto che da più parti si è parlato di “tassa occulta”. Geniale!

  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 27 ott 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 193/2016 si sono chiariti molti dubbi in merito alla cosiddetta rottamazione dei ruoli. Nella versione definitiva queste sono le caratteristiche.

COSA E’ COMPRESO

Tutti i ruoli affidati alla riscossione di Equitalia dagli anni 2000 al 2015 (per le altre società di riscossione locale e per i tributi riscossi direttamente dagli Enti locali, al momento nulla da fare) aventi ad oggetto imposte IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali regionali e comunali, compresa l’IVA (tranne quella all’importazione, cioè per merci importate senza aver pagato il tributo in Dogana), l’INPS e le multe per infrazioni al Codice della strada.

COSA NON E’ COMPRESO

L’IVA all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, gli importi richiesti per condanne della Corte dei Conti e le ammende e sanzioni dovute per provvedimenti e sentenze penali.

SOMME SGRAVATE

Vengono abbuonate le sanzioni e gli interessi di mora.

COSA SI PAGA

Restano dovute le imposte e gli interessi, esclusi quelli di mora, già compresi nei carichi di ruolo. Questi sono quelli richiesti dall’Agenzia delle Entrate e calcolati dal momento in cui il pagamento doveva essere eseguito, fino a quando l’Agenzia ha provveduto ad emettere l’atto impositivo, richiedendo le somme non versate. Nel caso delle multe stradali, saranno dovuti gli importi della contravvenzione, con esclusione dei soli interessi di mora.

L’importo forfettario del 3% che si era ipotizzato, scompare nel testo di legge definitivo.

COME E QUANDO

Per poter accedere alla rottamazione dei ruoli occorre presentare un’istanza a Equitalia, su un apposito stampato (che sarà disponibile a breve sul sito di Equitalia), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (cioè entro 90 giorni dal 24 ottobre 2016, data di pubblicazione in G.U. del DL 193/2016, quindi il 22 gennaio 2017).

COME SI PAGA.

Si potrà pagare in unica soluzione oppure ratealmente, fino a 4 rate. L’opzione deve essere comunicata nell’istanza che si presenta a Equitalia. Se si paga a rate, gli importi saranno così determinati, 1/3 subito, quando Equitalia comunica gli importi complessivamente dovuti, 1/3 in data da definire, 1/6 massimo entro il 15/12/2017 e 1/6, al massimo entro il 15/03/2018.

Si precisa che Equitalia ha tempo 180 giorni per comunicare gli importi dovuti e il piano di rateazione dei pagamenti.

Queste in sintesi le novità che definiscono l’importante operazione di rottamazione dei ruoli. Si attendono comunque delle istruzioni più precise, forse in una circolare ministeriale, per disciplinare i casi più complessi, vale a dire quelli con rateazioni e contenziosi in corso. Si raccomanda la massima sollecitudine nel sottoporre ai professionisti di fiducia, Dottori Commercialisti ed Avvocati specializzati nel diritto tributario, le questioni di maggior spessore, che possono creare maggiori problemi data la complessità della materia.

  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 12 mag 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Di solito non mi capita di guardare Striscia la Notizia, ma ultimamente mi hanno segnalato che se ne dicono delle belle…. sull’Agenzia delle Entrate! A quanto segnalato dai telespettatori si tratta di vere e proprie vessazioni ai danni dei contribuenti ad unico vantaggio dell’Agenzia e quindi dell’Erario.

La questione è arrivata ai piani alti del Ministero, infatti la dirigente dott.ssa Orlandi ha dovuto riferire in Parlamento, a proposito della querelle che è scaturita fra Striscia e l’Agenzia delle Entrate.

Sotto accusa sono finiti degli avvisi di accertamento sulle compravendite immobiliari, terreni o fabbricati, in cui sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate, rilevando una differenza cospicua fra il valore dichiarato nell’atto notarile e quanto viene invece suggerito dai valori medi di mercato, accerta le imposte dovute sulla differenza, maggiorando delle sanzioni ed interessi. Nel caso specifico l’imposta oggetto della presunta evasione è l’imposta di registro, che grava sull’acquirente, anche se è dovuta solidalmente anche dal cedente.

C’è da dire che il tipo di accertamento in esame esiste da tempi memorabili e non è certo una novità nel panorama italiano. Forse recentemente ne è stato fatto un uso più massiccio e distorto per ragioni esclusivamente di cassa, ma comunque non si può certo condannare lo strumento accertativo in sé.

Sappiamo bene che, soprattutto in passato, non era difficile vendere un immobile dichiarando sull’atto un valore inferiore a quello effettivo, “regolando” la differenza in contanti. Ciò permette di risparmiare parecchi soldi di tasse, non solo l’imposta di registro di cui abbiamo parlato, ma soprattutto l’IRPEF dovuta dal venditore sulla plusvalenza che il venditore realizza. Ovviamente si tratta di evasione fiscale. Ma un conto è vendere un immobile al 10% in meno rispetto ai valori medi di mercato (vedremo poi quali), altra cosa è dichiarare di vendere a 100.000 € un immobile da 1 milione! E’ proprio per evitare questo genere di distorsione che è stato creato l’accertamento in questione che utilizza come raffronto i valori medi di mercato, suggeriti dell’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), riferiti a delle medie calcolate in base alle zone, alla tipologia di fabbricato e ad altri parametri, e quelli dichiarati nell’atto di compravendita.

Quindi non bisogna creare allarmismi, in quanto non c’è nulla di nuovo nello strumento utilizzato, con tutte le tutele previste a favore del contribuente.

Ciò che bisogna però temere è l’utilizzo distorto dello strumento, che talvolta viene abusato utilizzando dei valori di raffronto appositamente scelti di importo più alto rispetto al dichiarato, come affermato a Striscia da un anonimo dipendente dell’Agenzia delle Entrate.

E’ evidente che il contribuente ha parecchie armi a sua disposizione, ma come tutte le armi, queste hanno un costo, e non sempre si riesce a farlo pagare dalla controparte. Ciò che probabilmente non serve a nulla è presentarsi arroganti e tremendamente adirati ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, che peraltro non hanno particolari colpe (le colpe se ci sono, sono a monte). Il massimo che si riesce ad ottenere è pagare, probabilmente di meno di quanto richiesto, ma COMUNQUE PAGARE.

Quello che si può fare è affidarsi a dei professionisti che sappiano bene come trattare queste questioni. Perché, come sempre, affidarsi ad un professionista costa, ma pensate quanto vi può costare mettervi nelle mani di un dilettante.

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