- Dott. Lorenzo Esposito
- 27 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 193/2016 si sono chiariti molti dubbi in merito alla cosiddetta rottamazione dei ruoli. Nella versione definitiva queste sono le caratteristiche.
COSA E’ COMPRESO
Tutti i ruoli affidati alla riscossione di Equitalia dagli anni 2000 al 2015 (per le altre società di riscossione locale e per i tributi riscossi direttamente dagli Enti locali, al momento nulla da fare) aventi ad oggetto imposte IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali regionali e comunali, compresa l’IVA (tranne quella all’importazione, cioè per merci importate senza aver pagato il tributo in Dogana), l’INPS e le multe per infrazioni al Codice della strada.
COSA NON E’ COMPRESO
L’IVA all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, gli importi richiesti per condanne della Corte dei Conti e le ammende e sanzioni dovute per provvedimenti e sentenze penali.
SOMME SGRAVATE
Vengono abbuonate le sanzioni e gli interessi di mora.
COSA SI PAGA
Restano dovute le imposte e gli interessi, esclusi quelli di mora, già compresi nei carichi di ruolo. Questi sono quelli richiesti dall’Agenzia delle Entrate e calcolati dal momento in cui il pagamento doveva essere eseguito, fino a quando l’Agenzia ha provveduto ad emettere l’atto impositivo, richiedendo le somme non versate. Nel caso delle multe stradali, saranno dovuti gli importi della contravvenzione, con esclusione dei soli interessi di mora.
L’importo forfettario del 3% che si era ipotizzato, scompare nel testo di legge definitivo.
COME E QUANDO
Per poter accedere alla rottamazione dei ruoli occorre presentare un’istanza a Equitalia, su un apposito stampato (che sarà disponibile a breve sul sito di Equitalia), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (cioè entro 90 giorni dal 24 ottobre 2016, data di pubblicazione in G.U. del DL 193/2016, quindi il 22 gennaio 2017).
COME SI PAGA.
Si potrà pagare in unica soluzione oppure ratealmente, fino a 4 rate. L’opzione deve essere comunicata nell’istanza che si presenta a Equitalia. Se si paga a rate, gli importi saranno così determinati, 1/3 subito, quando Equitalia comunica gli importi complessivamente dovuti, 1/3 in data da definire, 1/6 massimo entro il 15/12/2017 e 1/6, al massimo entro il 15/03/2018.
Si precisa che Equitalia ha tempo 180 giorni per comunicare gli importi dovuti e il piano di rateazione dei pagamenti.
Queste in sintesi le novità che definiscono l’importante operazione di rottamazione dei ruoli. Si attendono comunque delle istruzioni più precise, forse in una circolare ministeriale, per disciplinare i casi più complessi, vale a dire quelli con rateazioni e contenziosi in corso. Si raccomanda la massima sollecitudine nel sottoporre ai professionisti di fiducia, Dottori Commercialisti ed Avvocati specializzati nel diritto tributario, le questioni di maggior spessore, che possono creare maggiori problemi data la complessità della materia.
- Lorenzo Esposito
- 27 mar 2015
- Tempo di lettura: 1 min
Una prassi ormai consolidata da anni nel nostro paese, che prevede l’assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti che non hanno superato i prescritti concorsi pubblici, rischia di avere delle conseguenze devastanti per le casse dello stato.
Infatti, l’ultima sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, ha dichiarato incostituzionali tre diverse proroghe al conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie delle Entrate, dell’ex Territorio e delle Dogane. Le proroghe, concesse sotto gli ultimi governi, Monti, Letta e Renzi, sono servite a “tamponare” delle esigenze urgenti di dirigenti, nominati senza attendere il normale iter necessario, che prevede il sostenimento e il superamento di appositi concorsi pubblici.
Le conseguenze di un atto impositivo firmato da un soggetto non legittimato a farlo, comporta la illegittimità e la nullità dello stesso per difetto di sottoscrizione. Pertanto tali atti, impugnati presso le competenti Commissioni Tributarie, potrebbero facilmente essere dichiarati nulli, comportando una serie di conseguenze gravissime per l’erario che non incasserebbe più le somme accertate.
Il condizionale è d’obbligo in quanto il governo è già corso ai ripari per cercare di ovviare alla sentenza della Corte Costituzionale e riuscire così a difendere, se non il diritto, almeno le esigenze di cassa dello Stato.
Gli scenari che si aprono al contribuente destinatario di atti con difetto di sottoscrizione sono molteplici per cui è consigliabile un vaglio attento e competente per evitare di perdere delle “chances” nella difesa dei propri diritti.