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  • Dott. Lorenzo Esposito
  • 27 ott 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 193/2016 si sono chiariti molti dubbi in merito alla cosiddetta rottamazione dei ruoli. Nella versione definitiva queste sono le caratteristiche.

COSA E’ COMPRESO

Tutti i ruoli affidati alla riscossione di Equitalia dagli anni 2000 al 2015 (per le altre società di riscossione locale e per i tributi riscossi direttamente dagli Enti locali, al momento nulla da fare) aventi ad oggetto imposte IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali regionali e comunali, compresa l’IVA (tranne quella all’importazione, cioè per merci importate senza aver pagato il tributo in Dogana), l’INPS e le multe per infrazioni al Codice della strada.

COSA NON E’ COMPRESO

L’IVA all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato, gli importi richiesti per condanne della Corte dei Conti e le ammende e sanzioni dovute per provvedimenti e sentenze penali.

SOMME SGRAVATE

Vengono abbuonate le sanzioni e gli interessi di mora.

COSA SI PAGA

Restano dovute le imposte e gli interessi, esclusi quelli di mora, già compresi nei carichi di ruolo. Questi sono quelli richiesti dall’Agenzia delle Entrate e calcolati dal momento in cui il pagamento doveva essere eseguito, fino a quando l’Agenzia ha provveduto ad emettere l’atto impositivo, richiedendo le somme non versate. Nel caso delle multe stradali, saranno dovuti gli importi della contravvenzione, con esclusione dei soli interessi di mora.

L’importo forfettario del 3% che si era ipotizzato, scompare nel testo di legge definitivo.

COME E QUANDO

Per poter accedere alla rottamazione dei ruoli occorre presentare un’istanza a Equitalia, su un apposito stampato (che sarà disponibile a breve sul sito di Equitalia), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (cioè entro 90 giorni dal 24 ottobre 2016, data di pubblicazione in G.U. del DL 193/2016, quindi il 22 gennaio 2017).

COME SI PAGA.

Si potrà pagare in unica soluzione oppure ratealmente, fino a 4 rate. L’opzione deve essere comunicata nell’istanza che si presenta a Equitalia. Se si paga a rate, gli importi saranno così determinati, 1/3 subito, quando Equitalia comunica gli importi complessivamente dovuti, 1/3 in data da definire, 1/6 massimo entro il 15/12/2017 e 1/6, al massimo entro il 15/03/2018.

Si precisa che Equitalia ha tempo 180 giorni per comunicare gli importi dovuti e il piano di rateazione dei pagamenti.

Queste in sintesi le novità che definiscono l’importante operazione di rottamazione dei ruoli. Si attendono comunque delle istruzioni più precise, forse in una circolare ministeriale, per disciplinare i casi più complessi, vale a dire quelli con rateazioni e contenziosi in corso. Si raccomanda la massima sollecitudine nel sottoporre ai professionisti di fiducia, Dottori Commercialisti ed Avvocati specializzati nel diritto tributario, le questioni di maggior spessore, che possono creare maggiori problemi data la complessità della materia.

  • Lorenzo Esposito
  • 21 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Entro il 20 ottobre 2016 sarà possibile essere riammessi al beneficio della rateazione per i contribuenti italiani che siano decaduti dai piani rateali per il versamento delle imposte pregresse. E’ quanto prevede l’art. 13-bis della legge 160/2016. In sostanza, la norma riguarda quei contribuenti, persone fisiche o società, che non hanno versato integralmente le imposte negli anni precedenti e si sono visti recapitare degli avvisi bonari dall’Agenzia delle Entrate o delle cartelle da Equitalia.

Chi non ha pagato il dovuto in unica soluzione ed ha chiesto e ottenuto la rateazione all’Agenzia delle Entrate o a Equitalia ed ha cominciato a pagare, ma ha saltato qualche rata ed è quindi decaduto dal beneficio della rateazione, ricevendo una lettera a tal proposito dall’ente preposto, ora può ricominciare a pagare.

Per le rateazioni concesse da Equitalia nei confronti dei contribuenti decaduti al 30 giugno 2016 è prevista la possibilità di ottenere una nuova dilazione di un massimo di 72 rate, o anche di più in base al piano originario, depositando un modello apposito (RR1, reperibile anche sul sito del concessionario della riscossione) entro il 20 ottobre prossimo. Ovviamente dovrà impegnarsi a pagare le nuove rate formulate, facendo ben attenzione a non saltarne due, anche se non consecutive.

Per le rateazioni concesse dall’Agenzia delle Entrate e decadute dal 16/10/2015 all’1/07/2016 è data la possibilità di ottenere una nuova rateazione, sempre presentando una semplice richiesta all’agenzia entro il 20 ottobre 2016. In questo caso, bisogna rispettare rigorosamente il nuovo piano, senza saltare neppure una rate, pena la nuova decadenza.

Da notare che la legge non prevede il pagamento integrale delle rate scadute, per poter accedere alla nuova rateazione, cosa che normalmente è una condizione indispensabile per poter riprendere un piano rateale. Quindi il nuovo piano rateale comprenderà anche le rate già scadute del vecchio piano.

La ripresa dei pagamenti rateali è particolarmente conveniente per quei contribuenti che avendo un flusso di reddito mensile, ma non la disponibilità totale della somma, possono continuare a dormire sogni tranquilli, senza vedere aggredito il proprio patrimonio da azioni esecutive e riscossione forzata da parte dell’ente della riscossione.

  • Lorenzo Esposito
  • 19 mar 2015
  • Tempo di lettura: 1 min

Può sembrare strano, ma gran parte dei contenziosi è già vinto o perso all'inizio di tutto....

L'esperienza ci insegna che spesso gli atti impositivi iniziano e finiscono la loro esistenza in un cassetto!!! Molti contribuenti, in pratica, quando ricevono un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, invece di portarlo SUBITO al Dottore Commercialista o all'Avvocato, lo gettano nel cassetto e se ne dimenticano. Il problema è che l'Agenzia delle Entrate o Equitalia non dimenticano.....

Come tutti i problemi che si presentano, se non li si affronta, non si risolvono da soli. Semmai si complicano, si ingigantiscono e infine diventano problemi non più risolvibili.

Tanto per intenderci: tutti gli atti impositivi o esattivi hanno un temine entro cui si può fare qualcosa, dal pagare gli importi contestati a rivolgersi agli uffici per chiedere spiegazioni, fino a proporre ricorso presso le Commissioni Tributarie. Se entro il termine indicato non si fa nulla, semplicemente si perde il diritto a difendersi, in misura totale o parziale.

Quindi, REGOLA N. 1: NON DIMENTICARE GLI ATTI NEL CASSETTO.

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