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Invalidità degli atti dell’Agenzia delle Entrate firmati da dirigenti non legittimi


Una prassi ormai consolidata da anni nel nostro paese, che prevede l’assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti che non hanno superato i prescritti concorsi pubblici, rischia di avere delle conseguenze devastanti per le casse dello stato.

Infatti, l’ultima sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, ha dichiarato incostituzionali tre diverse proroghe al conferimento degli incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie delle Entrate, dell’ex Territorio e delle Dogane. Le proroghe, concesse sotto gli ultimi governi, Monti, Letta e Renzi, sono servite a “tamponare” delle esigenze urgenti di dirigenti, nominati senza attendere il normale iter necessario, che prevede il sostenimento e il superamento di appositi concorsi pubblici.

Le conseguenze di un atto impositivo firmato da un soggetto non legittimato a farlo, comporta la illegittimità e la nullità dello stesso per difetto di sottoscrizione. Pertanto tali atti, impugnati presso le competenti Commissioni Tributarie, potrebbero facilmente essere dichiarati nulli, comportando una serie di conseguenze gravissime per l’erario che non incasserebbe più le somme accertate.

Il condizionale è d’obbligo in quanto il governo è già corso ai ripari per cercare di ovviare alla sentenza della Corte Costituzionale e riuscire così a difendere, se non il diritto, almeno le esigenze di cassa dello Stato.

Gli scenari che si aprono al contribuente destinatario di atti con difetto di sottoscrizione sono molteplici per cui è consigliabile un vaglio attento e competente per evitare di perdere delle “chances” nella difesa dei propri diritti.

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