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Come salvare il piano rateale


La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di essere riammessi alla rateazione concessa dall’Agenzia delle Entrate sulle somme dovute per accertamento con adesione o acquiescenza all’accertamento, e di riprendere così a versare le rate scadute.Per le imposte dirette (IRPEF, Addizionali comunali e regionali, IRES, IRAP), relative a rateazioni concesse e per le quali si è decaduti nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015, è sufficiente versare l’ultima rata scaduta e non pagata entro il 31 maggio 2015. Poi, entro 10 giorni dal versamento occorre consegnare o spedire la quietanza dell’avvenuto pagamento all’ufficio competente che sospenderà i ruoli in essere, scomputando i versamenti già effettuati e ricalcolando le rate del nuovo piano di rateazione che verrà formulato dall’ufficio e notificato al contribuente in tempo utile per il pagamento della rata successiva.Se il contribuente, riammesso alla rateazione, non versa due rate consecutive, decade questa volta per sempre dal beneficio ottenuto.Il beneficio viene concesso anche a coloro che sono decaduti e una volta ricevuta la cartella da Equitalia hanno già richiesto e ottenuto un piano di rateazione ancora in corso. Ciò in quanto la norma prevede che l’Agenzia delle Entrate, ricevuto il pagamento illustrato sopra, sospenda tutti i ruoli, compresi quelli già passati per la riscossione a Equitalia.Facciamo un esempio.Un contribuente ha ottenuto una rateizzazione di un accertamento con adesione (relativo ad imposte dirette) nel 2015 ed ha pagato solo le prime due rate. Poi ha saltato la terza e non ha pagato neppure la quarta, decadendo così dalla rateazione.Quindi, entro il 31 maggio, deve versare la 3° rata e depositare presso l’Agenzia delle Entrate, la copia dell’avvenuto versamento. In tal modo potrà riprendere a pagare a rate le somme dovute.


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