top of page
  • Dott. Lorenzo Esposito

Ricordo che la Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale ha fatto decadere quei funzionari dell’Agenzia delle Entrate che non appartenevano alla carriera direttiva e quindi non potevano firmare gli avvisi di accertamento. E alla carriera direttiva si accede in Italia, solo con il superamento di un apposito concorso pubblico. In particolare, la sent. della Corte di Cassazione n. 14626 del 10.11.2000, precisò che l’avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di sottoscrizione apposta da parte di funzionario delegato dal capo dell’ufficio, è onere dell’Amministrazione dimostrare, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. In questi mesi dottrina e giurisprudenza si sono ripetutamente confrontate per ribadire le proprie ragioni. In particolare, molto interesse è stato manifestato sulla eccepibilità del vizio dell’atto impugnato, e cioè se ciò fosse possibile in corso di causa, o d’ufficio da parte del giudice, oppure se la questione andasse sollevata come motivo del ricorso introduttivo. Cosa peraltro molto più difficoltosa in quanto per il contribuente era piuttosto difficile sapere se il firmatario dell’atto era legittimato a farlo oppure no. Successivamente sono divenuti di dominio pubblico gli elenchi dei dirigenti decaduti, attraverso la pubblicazione dei nomi e cognomi ed ufficio di appartenenza a far data dal 27 luglio scorso.

Ebbene, se gli atti successivi ad una certa data (estate 2015) sono stati correttamente firmati solo da chi ne ha effettivamente il potere, resta tutt’ora un rebus la questione degli atti precedenti.

Come già anticipato nel post del 27 marzo, alla fine le questioni di cassa, e cioè gli enormi interessi economici (si parla di 1,5 miliardi di euro) dietro all’ingente mole di accertamenti “viziati” e quindi nulli, hanno calpestato il diritto dei contribuenti. Lo scorso 18 settembre, la Suprema Corte, con sentenza n. 18448 ha affermato che nell’ambito del diritto tributario, non può trovare diretta applicazione il regime della nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato a grado del giudizio, previsto dall’art. 21-septies L. 241/90. Quindi, o si è eccepito il vizio di attribuzione nel ricorso introduttivo, oppure non è più sollevabile né dal ricorrente, né rilevabile dal giudice d’ufficio. Questa sentenza tarpa le ali alle difese dei contribuenti, e riduce i rischi per l’Erario. La morale è che le regole vanno rispettate rigorosamente dai cittadini (sudditi), ma non così tanto dall’amministrazione (stato), che se sbaglia, e sbaglia spesso, lo fa comunque a fin di bene, e cioè per garantire il mantenimento della macchina stato.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
RSS Feed
bottom of page