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  • Dott. Lorenzo Esposito

Una sanatoria a cui è possibile aderire in questo periodo è l’adesione agevolata ai processi verbali di constatazione.

La possibilità di chiudere con le contestazioni che derivano appunto da un processo verbale, prevede il pagamento delle sole imposte contestate e quindi il risparmio di sanzioni e interessi. I processi verbali sono il risultato di quei controlli che vengono effettuati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Dogane che contestano varie tipologie di infrazioni in materia di imposte sui redditi, addizionali, IVA, IRAP ecc., che spesso indicano solo le maggiori imposte dovute, con l’indicazione da un minimo ad un massimo delle sanzioni previste dalla norma. Tali sanzioni verranno poi irrogate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’avviso di accertamento che conseguirà al processo verbale di constatazione. Oltre all’adesione al PVC che è sempre prevista dalle norme e che consente di pagare le imposte oltre alle sanzioni in misura ridotta, prima che il pvc venga trasmesso all’Agenzia delle Entrate, è ora prevista questa definizione agevolata che consente di non pagare affatto le sanzioni.

I PVC che è possibile definire sono quelli notificati entro il 24 ottobre 2018 e ai quali non è conseguita, alla stessa data, l’emissione dell’avviso di accertamento oppure un atto di recupero o un invito al contradditorio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si precisa che l’adesione agevolata deve riguardare l’intero contenuto del pvc per singolo periodo d’imposta, e non permette di escludere parte dei rilievi mossi sui quali non si concorda.

Per aderire alla definizione occorre presentare una dichiarazione integrativa per gli anni oggetto della contestazione che riepiloghi integralmente le differenze di imponibile e di imposta così come risultano dal pvc. Il termine per l’invio della dichiarazione è il 31 maggio 2019, entro il quale vanno altresì versate tutte le imposte derivanti dalle dichiarazioni integrative, oppure l’importo della prima rata, in caso di rateizzazione. E’ possibile il versamento fino a 20 rate trimestrali che scadono alla fine di ciascun trimestre, ovviamente maggiorati degli interessi legali, a decorrere dal 1° giugno 2019. Non è possibile effettuare compensazioni con crediti d’imposta a favore del contribuente.

Nel caso specifico delle violazioni doganali in materia di Iva all’importazione è necessario inviare una apposita dichiarazione in carta libera all’Agenzia delle Dogane ed eseguire contestualmente il versamento delle imposte dovute sempre entro il 31 maggio prossimo.

La convenienza alla chiusura agevolata c’è senz’altro se non si hanno particolari contestazioni da proporre all’operato degli organi accertatori e non vi siano errori di conteggio o altre circostanze che potrebbero far calare sensibilmente l’imposta dovuta. In caso contrario occorre fare una riflessione approfondita e un’analisi costi-benefici che consideri anche la possibilità di impugnare, presso la Commissione Tributaria, l’avviso di accertamento con fondate motivazioni giuridiche. In questo è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista specializzato in diritto tributario.

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