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Ricorsi fiscali e rottamazione. Parte 2


I dubbi fin qui sollevati non riguardano solo il pagamento delle spese processuali, che può anche essere rilevante, ma anche cosa effettivamente si sana con l’adesione o meno alla cosiddetta rottamazione.

Preliminarmente occorre chiarire se un accertamento esecutivo notificato a fine 2016 possa essere oggetto della definizione, in quanto il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate non è ancora stato affidato al concessionario della riscossione alla data del 31.12.2016. Ciò in quanto gli accertamenti concedono al contribuente un termine di 60 giorni per pagare o per ricorrere. L’Agenzia attenderà 90 giorni per trasmettere il ruolo a Equitalia, quindi in quel lasso di tempo non dovrebbe essere possibile aderire alla sanatoria. C'è comunque un'orientamento contrario, secondo il quale anche l'accertamento esecutivo emesso dall'Agenzia delle Entrate e l'avviso di addebito relativo a contributi INPS, rientrino nella rottamazione dei ruoli.

In primo grado, con un ricorso presentato ma ancora pendente in Commissione Tributaria Provinciale, si può richiedere e ottenere la sospensione del pagamento, per cui neppure in tal caso la riscossione passa in capo a Equitalia.

Se invece il ricorso presentato non ottiene la sospensione del pagamento, in attesa della discussione, viene prevista la riscossione frazionata (nei ricorsi contro avviso di accertamento, ma non avverso le cartelle, le quali vanno pagate interamente in caso di ricorso) per cui viene affidato ad Equitalia l’incasso di 1/3 della maggiore imposta accertata. In tal caso, è evidente che, potendo aderire alla rottamazione solo per queste somme, non ci sarà nessun interesse a farlo. Ciò in quanto la “rottamazione” concede lo sconto solo sulle sanzioni e interessi e non sulle imposte. Oltre a questo, l’adesione comporterebbe la rinuncia al contenzioso, rendendo dovuti oltre ai restanti 2/3 dell’imposta (dopo aver già pagato il terzo, non oggetto di sospensione), anche le sanzioni e gli interessi in misura piena, senza nessuno sconto, su tutta la somma accertata. Quindi questa strada pare improponibile.

In caso di lite pendente in Commissione Tributaria Regionale, si hanno due casi a seconda che il contribuente abbia vinto in 1° grado oppure no.

Nel primo caso, sempre che il contribuente non abbia pagato le somme iscritte a ruolo (perché ha ottenuto la sospensione), l’ente impositore provvederà a sgravarle interamente: quindi non ci dovrebbero essere somme iscritte a ruolo da sanare e pertanto non ci sarebbe il presupposto oggettivo della definizione.

Se il contribuente ha perso in 1° grado, l’ufficio iscriverà a ruolo i 2/3 della maggiore imposta accertata, oltre a sanzioni ed interessi, quindi in tal caso sarà possibile rottamare la cartella, e in tal ci sarà chiaramente la convenienza a farlo. Pertanto, risulterà conveniente la rottamazione solo se non è ancora intervenuto il pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza di 1° grado che ha dato ragione all’ente impositore. Anche in tal caso, però resta una incognita legata alla misura delle sanzioni rottamabili, vale a dire se sono sul 100% della maggiore imposta o sui 2/3, in quanto il terzo dell’imposta è già stato pagato e quindi le sanzioni relative dovrebbero seguire la stessa sorte del tributo. Ma in tal senso non ci sono conferme ufficiali.

Tralasciamo le considerazioni sulle sentenze parzialmente favorevoli al contribuente, in quanto le ipotesi che si vanno a formulare sono ancora più complesse e non supportate da istruzioni concrete.

Sulla base delle considerazioni svolte appare che la convenienza alla rottamazione in caso di liti pendenti si ridimensioni notevolmente in quanto i casi specifici di applicabilità si restringono in misura rilevante.

Per comprendere le modalità operative in modo più completo si auspicano non solo dei chiarimenti legislativi, ma da più parte si sono sollevate le richieste di prevedere una vera e propria sanatoria delle liti pendenti come in passato è già avvenuto. Questo non tanto per fare un condono aggiuntivo, ma per rendere omogenee le norme e le facilitazioni a favore dei contribuenti che hanno presentato un ricorso a quei soggetti che invece non l’hanno fatto, restando debitori dell’imposta senza aver tentato la via del contenzioso.

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