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I ricorsi

 

COSA SONO. I ricorsi fiscali, o meglio, i ricorsi tributari, sono degli atti volti a tutelare gli interessi dei contribuenti innanzi agli organi giurisdizionali competenti, allorquando gli stessi siano oggetto di pretese tributaria ritenute ingiustificate.  Se un cittadino riceve quindi un atto impositivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria che non ritenga corretto, potrà proporre ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie, i cui giudici riesamineranno gli atti impugnati per verificare la legittimità e la correttezza.


LE COMMISSIONI TRIBUTARIE. Sono fomate dai giudici cui il cittadino può rivolgersi per tutte le controversie relative ai tributi (vedi elenco degli “atti impugnabili”). La competenza delle commissioni tributarie è quindi particolarmente ampia e comprende i tributi statali, regionali e provinciali, catastali ecc.. Si va dalle imposte dirette sui redditi, quali IRPEF e IRES, IRAP, a quelle indirette come IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni, fino a comprendere, in generale, qualsiasi tipo di tributo che la legge attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Esistono due gradi di giudizio, il 1°, presso la Commissione Tributaria Provinciale, il 2°, “di appello” presso la Commissione Tributaria Regionale. Avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali è previsto altresì il ricorso per Cassazione, ma solo per motivi relativi alla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza ed altri, tassativamente indicati dall'’art. 360, numeri da 1 a 5 del codice di procedura civile.

 

LE PARTI. Le parti del processo tributario sono il ricorrente (il cittadino che ha proposto il ricorso) e il resistente, in genere l’Ufficio del Ministero delle Finanze che ha emesso l’atto impugnato, come l’Agenzia delle Entrate, oppure l’Ente locale o il Concessionario della Riscossione, che ha emanato la cartella esattoriale.

 

I TERMINI. Di fondamentale importanza sono i termini entro i quali occorre proporre il ricorso, in quanto, trascorsi gli stessi, si decade dal diritto di impugnazione degli atti tributari. In generale, il ricorso di primo grado va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avviso d’accertamento o cartella di pagamento. Come nel processo civile, esiste un periodo di sospensione feriale dei termini, compreso fra il 1° agosto ed il 15 settembre, che sostanzialmente “congela” il conteggio dei giorni trascorsi, fino alla fine del periodo di sospensione, per poi riprendere successivamente.
Per l’appello è previsto un termine “breve” di 60 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado, fatta alla controparte. Esiste poi un termine lungo, nel caso in cui la sentenza non venga notificata, di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, cui possono sommarsi anche i 46 giorni di sospensione feriale dei termini.

 

GLI ATTI IMPUGNABILI

  • l'avviso di accertamento

  • l'avviso di liquidazione del tributo

  • il provvedimento di irrogazione delle sanzioni

  • Il ruolo e la cartelle di pagamento

  • l'avviso di mora

  • l'iscrizione di ipoteca sugli immobili

  • il fermo di beni mobili registrati (auto)

  • gli atti relativi a operazioni catastali

  • il rifiuto espresso o tacito di restituire somme a titolo di imposte, sanzioni e interessi, richieste a rimborso dal contribuente

  • Il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie

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